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lunedì 23 luglio 2007

Cosa dice l'Unione dei Segretari Comunali sul PGT

Riportiamo di seguito un commento alla Legge Regione Lombardia sul Piano di Governo del Territorio, tratto dal sito dell’Unione Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali.


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PRIME RIFLESSIONI SULLA PARTE I ‘PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO’ DELLA LEGGE REGIONE LOMBARDIA 12/2005


Dalla legge sembra emergere che più che la legislazione saranno quindi le dinamiche di governo del territorio a regolare il territorio stesso. Da ciò consegue che i Comuni vengono chiamati a procedere con competenza, trasparenza, efficienza e imparzialità, secondo i fondamentali principi sanciti nella Carta costituzionale e nelle leggi di principio sull’attività amministrativa. Crediamo che tanto maggiore è il grado di libertà nell’esercizio dell’attività discrezionale tanto maggiore debba essere il dovere della motivazione e l’obbligo di trasparenza.

L’apparato parametrico e quantitativo che fino ad oggi ha costituito la principale motivazione nella formazione dei piani e della loro ammissibilità da parte degli organismi di controllo, viene finalmente superato dalla valutazione della congruità delle scelte con lo ‘sviluppo sostenibile’, dalla capacità di concertare tra loro qualità ambientale e sviluppo socio-economico.

Le legge innova profondamente la tipologia degli strumenti di governo del territorio in quanto sostituisce il Piano Regolatore Generale con il Piano di Governo del Territorio. La articolazione del PGT ripercorre lo schema già utilizzato in altre Regioni.
Il PGT si articola in tre atti distinti:
- il Documento di piano,
- il Piano dei Servizi,
- il Piano delle Regole.

Il Documento di Piano rappresenta l’innovazione più significativa in quanto si connota essenzialmente come uno strumento altamente flessibile. Il Documento di Piano non contiene previsioni che producano effetti diretti sul regime dei suoli e ha durata quinquennale. La sua durata quinquennale e la mancata attribuzione alle sue prescrizioni di effetti diretti suoi suoli evidenzia la sua caratteristica funzione di indirizzo politico-amministrativo.

Piano dei Servizi. Riteniamo il compito del Piano dei Servizi di estremo rilievo, in quanto la valutazione della sostenibilità dello sviluppo ha uno dei suoi presupposti nella qualità dei servizi. Compito del Piano dei Servizi è quello di valutare in riferimento alle varie parte del territorio comunale la sussistenza e la sufficienza dei servizi insediati e definire le modalità e i costi per l’adeguamento e inoltre è quello di individuare, senza vincoli quantistici predeterminati per legge, la dotazione di servizi utili per gli insediamenti. La mancanza di un indice massimo di edificabilità si accompagna alla mancanza di un limite massimo per la dotazione dei servizi pubblici e di uso pubblico.

Il Piano delle Regole è l’atto che definisce il livello operativo delle prescrizioni urbanistiche, che sono vincolanti del regime dei suoli negli ambiti del tessuto urbano consolidato (tipologie, caratteristiche volumetriche, superfici ammissibili, rapporto di copertura, destinazioni d’uso, ecc.), gli immobili soggetti a vincolo di tutela delle varie legislazioni, le aree destinate all’agricoltura, le aree di valore paesaggistico, le aree non soggette a trasformazione, i nuclei di antica formazione e i beni ambientali, storici, artistici e monumentali. L’art. 10 nello stabilire che sono le caratteristiche fisico-morfologiche delle aree e degli immobili a stabilire i criteri della pianificazione, forse per la prima volta introduce nel governo del territorio giustamente e finalmente le questioni attinenti la morfologia, la tipologia, l’architettura, e quindi il progetto.


Per ovviare i rischi di deregulation che la legge può sottendere, magari concependo le trasformazioni urbanistiche come strumento per fare cassa, è necessario che i Comuni procedano su basi conoscitive e analitiche, con conoscenza, con competenza, con efficienza e con imparzialità, secondo le leggi di principio sull’attività amministrativa e secondo i fondamentali principi sanciti nella Carta Costituzionale. Quanto maggiore è il grado di ‘responsabilità’ nell’esercizio dell’attività discrezionale di governo del territorio tanto maggiore deve essere da parte del Comune il dovere della motivazione e l’obbligo di trasparenza.

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