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martedì 31 luglio 2007

Quanto è costato (e quanto costerà) il centro sportivo di Passirano?

Quali interventi erano previsti nel progetto iniziale del centro sportivo di Passirano, e quanto doveva costare quel progetto?
Quanto sono costate le opere di urbanizzazione delle aree intorno al centro sportivo?
Perché nelle delibere di Giunta di Consiglio – risalenti al 2001-2002 - già si parla di interventi a “completamento del centro sportivo”, ma nell’elenco delle opere pubbliche del triennio 2007-2009 sono previsti ancora 200.000 euro di spesa, e sempre a "completamento del centro sportivo"?
Cosa intendono esattamente i nostri amministratori quando utilizzano il termine "completamento" nelle delibere di Giunta o di Consiglio?

Sono domande molto interessanti alle quali, purtroppo, non si è riusciti a dare risposta. Per farsi un’idea, seppur vaga, della questione riportiamo di seguito alcune delibere di Giunta e di Consiglio (l’elenco è sicuramente incompleto) relative agli interventi per il centro sportivo di Passirano.
Avvertiamo che per la lettura di tutte le delibere serviranno diversi minuti. Ma forse ne vale la pena........


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Delibera di Giunta Comunale n. 26 del 8 Marzo 2001.

Oggetto: “Approvazione progetto preliminare per le opere di realizzazione strada a sud del nuovo campo sportivo di calcio di Passirano.”

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 94 del 26/07/2000, con la quale veniva affidato all’arch. G.P. Messali l’incarico per la redazione del progetto dei lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione del nuovo campo di calcio di Passirano;

VISTO il progetto preliminare riguardante i lavori di realizzazione della strada a Sud del nuovo campo di calcio di Passirano;

RITENUTO di approvare quale progetto preliminare ai sensi e per gli effetti di legge il progetto relativo ai lavori in oggetto, comportante una spesa complessiva di £ 265.000.000;

VISTO l’articolo 16, comma 4, della legge n 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’esito positivo della verifica del progetto preliminare ai sensi dell’art. 46 del DPR 554/99;

VISTO il quadro economico dell’opera così suddiviso:

A) LAVORI


A base d’asta 116.500.000
Sommano 116.500.000
B) Somme a disposizione
IVA sui lavori (10%) 11.650.000

Spese Tecniche + IVA s.t. 15.524.696

varie 6.325.304

Sommano
33.500.000

TOTALE
150.000.000



VISTO il regolamento di Contabilità Comunale;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio per la regolarità tecnica e dal responsabile del servizio finanziario per la regolarità contabile;

VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio per la regolarità tecnica e contabile;

CON voti unanimi favorevoli, legalmente resi

DELIBERA

1) = DI approvare il progetto preliminare relativo ai lavori di realizzazione della strada a Sud del nuovo campo di calcio di Passirano, redatto dall’arch. G. P.Messali costituito dal seguente elaborato: quaderno unico allegato alla presente;

2) = DI demandare al Responsabile del Servizio competente l’espletamento della procedura attuativa del presente provvedimento, compresa l’assunzione del relativo impegno di spesa e la liquidazione della stessa;

3) = DI dare atto che la proposta della presente deliberazione è stata presentata corredata dai prescritti pareri favorevoli che si allega all’originale;

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Delibera di Giunta Comunale n. 55 del 19 aprile 2001.

Oggetto: “Approvazione progetto di massima preliminare di completamento impianti sportivi e richiesta finanziamento regionale.”


LA GIUNTA COMUNALE


DATO ATTO che il Comune di Passirano è provvisto di un centro sportivo posto in via Bachelet, ove sono ubicati due campi di calcio, di cui uno con fondo in erba (dim. terreno di gioco 105 x 65 mt.) ed uno con pavimentazione in sabbia calcarea (dim. area di gioco 100 x 50 mt.), due blocchi di spogliatoi, un campo di basket scoperto ed un campo di pallavolo pure scoperto, aree esterne di servizio ad uso parcheggio, strade, nonché di altre aree di proprietà comunale disponibili per allestire nuove attrezzature sportive, secondo le previsioni del P.R.G. vigente;

PREMESSO inoltre che con precedente deliberazione del Consiglio Comunale è stato approvato il progetto planivolumetrico redatto dall’Arch. Rossetti di Chiari, che fornisce gli indirizzi progettuali per la realizzazione ed il completamento del centro sportivo nell’ambito di una visione unitaria d’insieme;

CONSTATATO che nei programmi dell’A.C. è contenuto il completamento del centro sportivo di via Bachelet, con la realizzazione dell'impianto di illuminazione del campo di calcio con fondo in erba;

VISTA la delibera di Giunta Regionale del 16.03.2001 n° 7/3861 e l’avviso di bando pubblico disposto dalla Regione Lombardia, B.U.R.L., serie ordinaria n°14 del 02.04.2001, diretto al possibile utilizzo di somme rinvenienti da revoche di contributi Regionali, per finanziamenti ai sensi della legge 6 Marzo 1987, n°65, D.L. 3 Gennaio 1987, N°2, per la costruzione e l’ammodernamento di impianti sportivi e strutture sportive;

ESAMINATO il progetto di massima preliminare, che prevede un costo complessivo dell’opera di £. 715.000.000.=, di cui £. 580.000.000.=, per lavori a base d’asta;

RITENUTO lo stesso meritevole di approvazione;

CONSIDERATA quindi l’opportunità di chiedere il finanziamento alla Regione Lombardia, Direzione Generale Giovani, Sport e Pari Opportunità, Promozione e Sviluppo dello Sport sede di Milano, secondo l’avviso di bando precitato, per la concessione di un mutuo ventennale, tramite la Cassa Depositi e Prestiti, per l’importo di £. 715.000.000.=, assistito da contribuzione statale da calcolare con le modalità previste dall’art. 1, comma 3, della legge n° 289 del 7 Agosto 1989;

VISTI i pareri favorevoli espressi, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 51 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n°267, in merito alla regolarità tecnica, contabile finanziaria dai Responsabili dei Servizi;

CON voti unanimi favorevoli, legalmente resi


DELIBERA

4) = DI approvare in linea tecnica, il progetto di massima preliminare, finalizzato alla richiesta di contributo alla R.L. e relativo al completamento degli impianti sportivi di Passirano, che comporta una spesa complessiva di £. 715.000.000.=, di cui £. 580.000.000.=, per lavori a base d’asta;
5) = DI inviare copia del progetto unitamente ai documenti necessari, alla Regione Lombardia, Direzione Generale Giovani, Sport e Pari Opportunità, Promozione e sviluppo dello Sport sede di Milano, per la richiesta del finanziamento mediante la concessione di un mutuo ventennale, tramite la Cassa Depositi e Prestiti, per l’importo di £. 715.000.000.=, assistito da contribuzione statale da calcolare con le modalità previste dall’art. 1, comma 3, della legge n. 289 del 7 agosto 1989;
6) = DI impegnarsi a coprire la spesa non finanziata dalla Regione Lombardia, attraverso il Bilancio Comunale di Passirano;
7) = DI dare atto che la proposta della presente deliberazione è stata presentata corredata dal prescritto parere favorevole che si allega all’originale;
8) = DI dare alla presente, con separata ed unanime votazione l’immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.
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Delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 30 novembre 2001.

Oggetto: “Modifica elenco annuale programma delle opere pubbliche triennio 2001-2003.”


RELAZIONA l’assessore ai Lavori Pubblici Stefano Tononi. Elenca le due opere che vengono inserite nel programma illustrando brevemente in cosa consistano gli interventi;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 14 della legge 11.02.1994, n. 109 che disciplina la programmazione dei lavori pubblici;

VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale n° 117 del 29.9.2000 è stato adottato lo schema di programma dei lavori pubblici inerente il triennio 2001/2003;

VISTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 4 del 23/02/2001 è stato approvato l’elenco annuale e lo schema di programma dei lavori pubblici inerente il triennio 2001/2003;

POSTO CHE l’Amministrazione comunale ha intenzione di realizzare il restauro conservativo del Cimitero di Monterotondo per un importo pari a £. 105.000.000 e la copertura della tribune del campo di calcio per un importo di £. 170.000.000 e che di conseguenza si rende necessario procedere all’inserimento di tali opere nell’elenco annuale delle opere pubbliche anno 2001-2003;

INTERVIENE il consigliere Belotti chiedendo che venga comunicato l’ammontare complessivo del centro sportivo;

INTERVIENE il consigliere Pagnoni chiedendo il perché sono state messe insieme le due opere. Mentre è d’accordo per l’intervento sul Cimitero, non concorda sulle tribune;

IL CONSIGLIERE Barucco concorda con le posizioni espresse dal consigliere Pagnoni;

VISTO la modifica in tal senso dell’elenco annuale del programma triennale del lavori pubblici 2001/2003;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio per la regolarità tecnica e dal responsabile del servizio finanziario per la regolarità contabile;

CON voti favorevoli n. 11, contrari n. 4 (Pagnoni, Faustini, Bonardi e Belotti), astenuti n. 1 (Barucco), legalmente resi su n. 16 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1) = DI approvare la modifica all’elenco annuale del programma triennale dei lavori pubblici 2001/2003 che prevede l’inserimento del restauro conservativo del cimitero di Monterotondo per una cifra di £. 105.000.000 e la copertura della tribune del campo di calcio per un importo di £. 170.000.000;
2) = DI inviare copia del presente atto alla Sezione Regionale dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici;
3) = DI dare atto che la proposta della presente deliberazione è stata presentata corredata dai prescritti pareri favorevoli che si allegano all’originale;

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Delibera di Giunta Comunale n. 24 del 21 marzo 2002.

Oggetto: “Richiesta finanziamento per i lavori di completamento impianti sportivi, ai sensi della Legge Regionale n. 9 del 21 gennaio 1975.”


LA GIUNTA COMUNALE


VISTA la Legge Regionale n. 9 del 21 gennaio 1975, che all’art. 4 prevede la richiesta di contributo per (art.1) la ristrutturazione e l’ammodernamento degli impianti sportivi;

CONSIDERATO che è intenzione dell’Amministrazione Comunale completare gli impianti sportivi di via Bachelet;

VISTI gli elaborati grafici allegati;

CONSTATATO che l’intervento di cui sopra comporterà una spesa complessiva di euro 369.266,68 di cui € 299.545,00 a base d’asta;

CHE tali lavori rientrano nella programmazione triennale delle OO.PP. 2002-2004;

RITENUTO di dover inoltrare domanda di contributo, ai sensi dell’art. 4 della Legge Regionale sopraccitata, entro il 31 marzo alla Giunta Regionale;

VISTO il regolamento di Contabilità Comunale;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio per la regolarità tecnica e dal responsabile del servizio finanziario per la regolarità contabile;

CON voti unanimi favorevoli, legalmente resi


DELIBERA

9) = DI inoltrare domanda di contributo, ai sensi dell’art. 4 della Legge Regionale sopraccitata, entro il 31 marzo 2002 alla Giunta Regionale, per il finanziamento dei lavori di completamento impianti sportivi di via Bachelet;

10) = DI dare atto che la proposta della presente deliberazione è stata presentata corredata dai prescritti pareri favorevoli che si allegano all’originale;

11) = DI dare alla presente, con separata ed unanime votazione l’immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

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Delibera di Giunta Comunale n. 79 del 26 settembre 2002.

Oggetto: “Approvazione progetto preliminare per i lavori di sistemazione allargamento del tratto di via Bosis ad ovest del centro sportivo.”

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 118 del 18.01.2001, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva incaricato l’ing. G.P. Messali per la progettazione dei lavori di sistemazione e allargamento del tratto di via Bosis ad ovest del centro sportivo;

VISTO il progetto preliminare nel quale si evidenzia una spesa complessiva di Euro 258´500,00 così ripartita:

A) LAVORI


A base d’asta 200.000,00

oneri per la sicurezza 4.000,00
Sommano 204.000,00
B) Somme a disposizione
IVA sui lavori (10%) 20.400,00

Spese Tecniche + IVA s.t. 33.660,00

Imprevisti ed arrotondamenti
440,00


Sommano 54.500,00

TOTALE 258.500,00

VISTO l’articolo 16, comma 4, della legge n 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’esito positivo della validazione del progetto ai sensi dell’art. 46 del DPR 554/99;

VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale;

VISTO il D.Lgs 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio per la regolarità tecnica e dal responsabile del servizio finanziario per la regolarità contabile;

CON voti unanimi favorevoli, legalmente resi

DELIBERA

1) = DI approvare il progetto preliminare relativo ai lavori di allargamento e sistemazione del tratto di via Bosis ad ovest del centro sportivo, redatto dall’ing. G.P. Messali, allegato alla presente;

2) = DI dare atto che la spesa relativa all’opera di cui al punto 1 per € 258.500,00 trova adeguata copertura finanziaria in quanto inserita nell’elenco annuale delle OO.PP. per l’anno 2003;

3) = DI demandare al Responsabile del Servizio competente l’espletamento della procedura attuativa del presente provvedimento, compresa l’assunzione del relativo impegno di spesa e la liquidazione della stessa;

4) = DI dare atto che la proposta della presente deliberazione è stata presentata corredata dai prescritti pareri favorevoli che si allegano all’originale;




Delibera di Giunta Comunale n. 33 del 3 aprile 2003.

Oggetto: “Approvazione Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di realizzazione tribune e servizi del nuovo centro sportivo.”

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che con propria deliberazione n 152/99 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di realizzazione delle tribune e servizi de nuovo centro sportivo di Passirano comportante una spesa complessiva di €. 335.696,98 di cui:
- Euro 271.139,87 per lavori assoggettati al ribasso;
- Euro 12.911,42 per oneri per la sicurezza;
- Euro 51.645,68 per somme a disposizione dell'amministrazione;

VISTO il contratto n. 1704 del 30.10.2000, con il quale la ditta Moraschi Pietro & C. snc si è impegnata all’esecuzione delle opere previste in progetto per le somme di € 240.668,91 oltre all’IVA di legge;

VISTA la variante redatta dall’ing. G. Fior approvata con deliberazione di G.C. n. 54 del 06.06.2002, con il quale si prendeva atto del nuovo quadro economico dell’opera qui di seguito riportato per un importo complessivo di € 335.696,98:
A) LAVORI
A base d’asta 239.613,47

Oneri per la sicurezza 12.911,42
Sommano 252.524,89
B) Somme a disposizione
IVA sui lavori (10%) 25.252,49

Spese Tecniche- progettazione + IVA s.t. 23.129,49

Spese Tecniche- DL + IVA s.t. 1.549,37

Imprevisti ed arrotondamenti 10.441.539

Allacci 24.042,60

Sicurezza (coord. Prog.+Esec. - perizia) 6.887,00

Collaudi 1.032,91

Incentivo art. 18 L. 109/94 1.278,23


Sommano 83.172,09

VISTO lo stato finale dei lavori ed il certificato di regolare esecuzione a firma del direttore dei lavori geom. P. Cardillo dal quale risulta che i lavori si conclusero in data 26.08.2002 e che il credito netto vantato dall’impresa ammonta a € 14.741,90 oltre all’IVA di legge;

VISTO il quadro economico finale dell’opera in base alle spese effettivamente sostenute, di seguito riportato per un importo complessivo di € 315.916,68:

A) LAVORI
A base d’asta 239.613,47

Oneri per la sicurezza 12.911,42
Sommano 252.524,89
B) Somme a disposizione
IVA sui lavori (10%) 25.252,49

Spese Tecniche- progettazione + IVA s.t. 23.838,79

Spese Tecniche- DL + IVA s.t. 1.549,37

Allacci 3299,75

varie 258,00

Sicurezza (coord. Prog.+Esec. - perizia) 6.887,00

Collaudi 1.028,16

Incentivo art. 18 L. 109/94 1.278,23


Sommano 63.391,79

DATO ATTO che è stata richiesta agli Enti Assicurativi la dichiarazione liberatoria ai sensi della circolare del Ministero dei LL.PP. n. 11907 del 09/11/1948.

VISTI i pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio tecnico per la regolarità tecnica e dal responsabile del servizio finanziario per la regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;

CON voti unanimi favorevoli, legalmente resi

DELIBERA

1) = DI approvare lo stato finale dei lavori ed il certificato di regolare esecuzione, secondo gli elaborati tecnici prodotti dal direttori dei lavori geom. P. Cardillo;

2) = DI approvare il nuovo quadro economico dell’opera in base alle spese effettivamente sostenute, di seguito riportato per un importo complessivo di € 315.916,68:

A) LAVORI
A base d’asta 239.613,47
Oneri per la sicurezza 12.911,42
Sommano 252.524,89
B) Somme a disposizione
IVA sui lavori (10%) 25.252,49

Spese Tecniche- progettazione + IVA s.t. 23.838,79

Spese Tecniche- DL + IVA s.t. 1.549,37

Allacci 3299,75

varie 258,00

Sicurezza (coord. Prog.+Esec. - perizia) 6.887,00

Collaudi 1.028,16

Incentivo art. 18 L. 109/94 1.278,23


Sommano 63.391,79


3) = DI dare atto che la presente proposta di delibera è stata presentata corredata dai prescritti pareri favorevoli che si allegano all’originale;

4) = DI dare alla presente, con separata ed unanime votazione l’immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.




Delibera di Giunta Comunale n. 57 del 10 luglio 2003.

Oggetto: “Approvazione studio di fattibilità del completamento area campo sportivo redatto dall’ing. Giampietro Messali”.


LA GIUNTA COMUNALE


ATTESO che con determina n. 523 del 20.12.2001 è stato affidato l’incarico di redazione dello studio di fattibilità del completamento area campo sportivo all’ing. Giampietro Messali.

VISTO lo studio di fattibilità consegnato in data 22 maggio 2003 redatto dall’ing. Giampietro Messali, nel quale si evidenzia una spesa complessiva di Euro 1.344.500 (agli atti);

ATTESO che la Regione Lombardia con D.D.U.O. n. 25149 del 16 dicembre 2002 ha assegnato un contributo pari a euro 179.727,00 per la realizzazione dell’illuminazione del campo sportivo in erba, del campo di calcetto e del campo di bocce, strutture contemplate nello studio in esame;

RITENUTO di approvare lo studio di fattibilità dando mandato agli uffici competenti di attivare le procedure per addivenire all’introito della somma assegnata;

VISTO l’articolo 16, comma 4, della legge n 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Tuel e successive modifiche;

VISTO il regolamento di Contabilità Comunale;

VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio per la regolarità tecnica;

CON voti unanimi favorevoli, legalmente resi

DELIBERA

1) = DI approvare lo studio di fattibilità dei lavori di completamento area campo sportivo redatto dall’ing. Giampietro Messali (agli atti);
2) = DI dare mandato agli uffici competenti affinché attivino le procedure per addivenire all’introito della somma assegnata dalla Regione Lombardia con D.D.U.O. n. 25149 del 16 dicembre 2002 in relazione alle opere finanziate;
3) = DI dare atto che la proposta della presente deliberazione è stata presentata corredata dal prescritto parere favorevole che si allega all’originale;
4) = DI dare alla presente, con separata ed unanime votazione l’immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.





Delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 14 Luglio 2003.


Oggetto: “Approvazione variazione al Bilancio 2003, al bilancio pluriennale 2003-2005 ed alla relazione previsionale e programmatica 2003-2005, con conseguente modifica del programma Opere Pubbliche”.



RELAZIONA sul punto all’ordine del giorno l’Assessore alle Finanze Domenico Bani, il quale comunica che la variazione riguarda principalmente il centro sportivo;


IL CONSIGLIO COMUNALE


RICHIAMATA la propria deliberazione n. 8 del 25.02.2003, esecutiva a tutti gli effetti di legge, concernente l’approvazione del Bilancio di Previsione 2003, Bilancio Pluriennale 2003-2005 e della Relazione Previsionale e Programmatica 2003-2005;

RAVVISATA la necessità di adottare una variazione al Bilancio di Previsione 2003 secondo le richieste formulate dai Responsabili di Area, Bilancio Pluriennale 2003-2005;

VISTI gli elaborati predisposti dal Servizio Finanziario e constatato che si è operato in modo da conservare gli equilibri di Bilancio;

UDITI gli interventi dei vari consiglieri comunali e precisamente:
- Barucco: «si va a realizzare un campo di bocce ed un campo di calcetto, la gestione chi la fa?»
- Risponde il Sindaco: «non è stato ancora valutato ma si prevede il coinvolgimento delle società presenti in loco (per esempio le bocciofile), si sta inoltre considerando l’ipotesi di affidare la vigilanza ad un custode. A tal proposito si prevede di destinare l’appartamento che si sta realizzando sopra i locali attigui alle tribune, da assegnare allo stesso, in cambio dei servizi sopra citati»
- l’assessore Domenico Bani: «si sta pensando ad ulteriori stralci dell’opera con la realizzazione di un campo da tennis, di percorsi ciclopedonali e per pattinaggio all’interno dello stesso, ecc… per rendere il centro fruibile anche per altre attività sportive e del tempo libero»;

DATO ATTO che con l’approvazione delle variazioni proposte viene ad essere modificata anche la relazione previsionale e programmatica 2003-2005;

VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori del Conto espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del Dlgs 267/2000;

VISTO l’art. 175 e art. 193 del Dlgs 267/2000 e successive modificazioni;

VISTO il parere favorevole espresso da parte del Responsabile dell’Area Finanziaria, in ordine alla regolarità tecnico-contabile;

CON voti favorevoli n. 11, contrari n. 2 (Faustini e Pagnoni) ed astenuti n. 2 (Boldi e Barucco), legalmente resi su n. 15 consiglieri presenti e votanti



DELIBERA


1) = DI apportare le variazioni alle previsioni attive e passive del Bilancio di Previsione 2003, Bilancio Pluriennale 2003-2005, così come risulta dai prospetti contenenti le necessarie indicazioni, che si approvano e che, qui allegati, formano parte integrante e sostanziale della presente delibera, dando atto, altresì, che risulta modificata, di conseguenza, anche la Relazione Previsionale e Programmatica 2003-2005;
2) = DI modificare il Piano Opere Pubbliche;
3) = DI dare atto che con il presente provvedimento non sono modificati gli equilibri di bilancio di cui all’art. 193 del Dlgs 267/2000 e successive modifiche;
4) = DI dare atto che è stato acquisito il parere favorevole da parte del Collegio dei Revisori del Conto;
5) = DI dare atto che la proposta di variazione è stata presentata corredata dal prescritto parere favorevole di regolarità tecnico-contabile;

Successivamente, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge che ha dato il seguente risultato: favorevoli n. 11, contrari n. 2 (Faustini e Pagnoni) ed astenuti n. 2 (Boldi e Barucco), legalmente resi su n. 15 consiglieri presenti e votanti

DICHIARA

l’immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.






Delibera di Giunta Comunale n. 59 del 24 luglio 2003.

Oggetto: “Approvazione progetto definitivo/esecutivo dell’impianto di illuminazione del campo sportivo in erba redatto dal P.I. Antonini Marco.”

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la propria deliberazione consiliare n. 35 del 14.07.2003, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvata la modifica del programma delle opere e dell’elenco annuale inserendo il completamento area campo sportivo;
RICHIAMATA la delibera di giunta comunale n. 58 del 21.07.2003 che approva il progetto preliminare dell’impianto di illuminazione del campo sportivo in erba redatto dal P.I. Antonini Marco.
VISTO il progetto definitivo/esecutivo redatto dal P.I. Antonini Marco, nel quale si evidenzia una spesa complessiva di Euro 64.557,04 così ripartita:

A) LAVORI
A base d’asta 49.800,00

oneri per la sicurezza 1.000,00
Sommano 50.800,00
B) Somme a disposizione
IVA sui lavori (20%) 9.960,00

Spese Tecniche + IVA s.t. 2885,70

Incentivo art. 18 l. 109/94 (inclusi oneri riflessi) 911,34


Sommano 64.557,04

TOTALE 64.557,04

VISTO l’articolo 16, comma 4, della legge n 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’esito positivo della validazione del progetto ai sensi dell’art. 46 del DPR 554/99;
VISTO il Tuel e successive modifiche;
VISTO il regolamento di Contabilità Comunale;
VISTI i pareri di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico e di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio Finanziario;
CON voti unanimi favorevoli, legalmente resi
DELIBERA

1) = DI approvare il progetto definitivo/esecutivo dell’impianto di illuminazione del campo sportivo in erba redatto dal P.I. Antonini Marco (agli atti);
2) = DI dare atto che la spesa relativa all’opera di cui al punto 1 per € 64.557,04 trova adeguata copertura finanziaria al capitolo 9375;
3) = DI dare atto che la proposta della presente deliberazione è stata presentata corredata dal prescritto parere favorevole che si allega all’originale;
4) = DI dare alla presente, con separata ed unanime votazione l’immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.




Delibera di Giunta Comunale n. 66 del 21 agosto 2003.

Oggetto: “Approvazione progetto esecutivo del completamento area campo sportivo redatto dall’ing. Giampietro Messali.”

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la propria deliberazione consiliare n. 35 del 14.07.003, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvata la modifica del programma delle opere e dell’elenco annuale inserendo il completamento area campo sportivo;
VISTO il progetto preliminare redatto dall’ing. Giampietro Messali, approvato con delibera di giunta comunale n. 60 del 24.07.2003;
VISTO il progetto definitivo redatto dall’ing. Giampietro Messali, approvato con delibera di giunta comunale n. 61 del 24.07.2003;
RITENUTO di approvare il progetto esecutivo redatto dall’ing. Giampietro Messali il cui quadro tecnico economico è il seguente:

A) LAVORI
A base d’asta 310.000,00
oneri per la sicurezza 1.000,00
Sommano 311.000,00
B) Somme a disposizione
IVA sui lavori (10%) 31.100,00

Spese Tecniche + IVA s.t. 52.876,80

arrotondamento 23,20


Sommano 84.000,00

TOTALE 395.000,00

VISTO l’articolo 16, comma 4, della legge n 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’esito positivo della validazione del progetto ai sensi dell’art. 46 del DPR 554/99;
VISTO il Tuel e successive modifiche;
VISTO il regolamento di Contabilità Comunale;
VISTI i pareri di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico e di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio Finanziario;
CON voti unanimi favorevoli, legalmente resi
DELIBERA

5) = DI approvare il progetto esecutivo dei lavori di completamento area campo sportivo redatto dall’ing. Giampietro Messali (agli atti);
6) = DI dare atto che la spesa relativa all’opera di cui al punto 1 per € 395.000,00 trova adeguata copertura finanziaria al capitolo 9375;
7) = DI dare atto che la proposta della presente deliberazione è stata presentata corredata dal prescritto parere favorevole che si allega all’originale;
8) = DI dare alla presente, con separata ed unanime votazione l’immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.




Delibera di Giunta Comunale n. 11 del 29 gennaio 2004.


Oggetto: “Approvazione progetto preliminare dei lavori di sistemazione e completamento del Centro Sportivo e dei parcheggi di pertinenza, finalizzato alla richiesta di contributo alla Regione Lombardia.”


LA GIUNTA COMUNALE



DATO ATTO che il Comune di Passirano è provvisto di un centro sportivo posto in via Bachelet, ove sono ubicati due campi di calcio, di cui uno con fondo in erba (dim. terreno di gioco 105 x 65 mt.) ed uno con pavimentazione in sabbia calcarea (dim. area di gioco 100 x 50 mt.), due blocchi di spogliatoi, un campo di basket scoperto ed un campo di pallavolo pure scoperto, aree esterne di servizio ad uso parcheggio, strade, nonché di altre aree di proprietà comunale disponibili per allestire nuove attrezzature sportive, secondo le previsioni del P.R.G. vigente;

CONSTATATO che nel programma triennale delle opere pubbliche è previsto il completamento del centro sportivo di via Bachelet, con la realizzazione di un campo da tennis in erba sintetica con relativo impianto d'illuminazione, una palazzina per ospitare la direzione del centro sportivo e relativo bar, opere esterne di completamento delle strutture ed illuminazione e realizzazione di due parcheggi a servizio delle strutture sportive, nonché un percorso ciclopedonale a coronamento del centro sportivo;

VISTA la delibera di Giunta Regionale del 12.12.2003 n° 7/15601 e l’avviso di bando pubblico disposto dalla Regione Lombardia, B.U.R.L., serie ordinaria n°52 del 22.12.2003, diretto al possibile utilizzo di somme rinvenienti da revoche di contributi Regionali, per finanziamenti ai sensi della legge 6 Marzo 1987, n°65, per la costruzione e l’ammodernamento di impianti sportivi e strutture sportive;

ESAMINATO il progetto di preliminare predisposto dall’ufficio tecnico comunale, che prevede un costo complessivo dell’opera di € 1.010.000,00, di cui € 780.000,00, per lavori a base d’asta;

RITENUTO lo stesso meritevole di approvazione;

CONSIDERATA quindi l’opportunità di chiedere il finanziamento alla Regione Lombardia, Direzione Generale Giovani, Sport e Pari Opportunità, Promozione e Sviluppo dello Sport sede di Milano, secondo l’avviso di bando precitato, per la concessione di un mutuo ventennale, tramite la Cassa Depositi e Prestiti, per l’importo di € 1.010.000,00, assistito da contribuzione statale da calcolare con le modalità previste dall’art. 1, comma 3, della legge n° 289 del 7 Agosto 1989;

ATTESO che è in fase di verifica il conseguimento del rispetto del patto di stabilità 2003 , per cio’ che attiene alle possibilità di assumere mutui passivi;

VISTI i pareri favorevoli espressi, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 51 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n°267, in merito alla regolarità tecnica, contabile finanziaria dai Responsabili dei Servizi;

CON voti unanimi favorevoli, legalmente resi




DELIBERA

5) = DI approvare il progetto di preliminare, finalizzato alla richiesta di contributo alla R.L. e relativo al completamento degli impianti sportivi di Passirano, che comporta una spesa complessiva di € 1.010.000,00, di cui € 780.000,00, per lavori a base d’asta;
6) = DI inviare copia del progetto unitamente ai documenti necessari, alla Regione Lombardia, Direzione Generale Giovani, Sport e Pari Opportunità, Promozione e sviluppo dello Sport sede di Milano, per la richiesta del finanziamento mediante la concessione di un mutuo ventennale, tramite la Cassa Depositi e Prestiti, per l’importo di € 1.010.000,00=, assistito da contribuzione statale da calcolare con le modalità previste dall’art. 1, comma 3, della legge n. 289 del 7 agosto 1989;
7) = DI impegnarsi a coprire la spesa non finanziata dalla Regione Lombardia, attraverso il Bilancio Comunale di Passirano per almeno il 20% della spesa ammissibile del progetto proposto pari a € 202.000,00;
8) = DI dare atto che è in fase di verifica il conseguimento del rispetto del patto di stabilità 2003, per ciò che attiene alle possibilità di assumere mutui passivi;
9) = DI dare atto che la proposta della presente deliberazione è stata presentata corredata dal prescritto parere favorevole che si allega all’originale;
10) =DI dare alla presente, con separata ed unanime votazione l’immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.





Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 4 febbraio 2004.
Oggetto: “Approvazione del programma triennale delle Opere Pubbliche 2004/2006 ed elenco annuale dei lavori pubblici 2004.”


RELAZIONA l’assessore ai lavori pubblici avv. Stefano Tononi;


IL CONSIGLIO COMUNALE


VISTO l'art. 14 della legge 11.02.1994, n. 109 che disciplina la programmazione dei lavori pubblici;

VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale n° 72 del 26/09/2003 è stato adottato lo schema di programma dei lavori pubblici inerente il triennio 2004/2006;

POSTO che:
a) il D.lgs n° 267/2000, nel definire le competenze degli organi comunali, all'art. 42, comma 2, lett. b), attribuisce al Consiglio l'adozione dei provvedimenti aventi valore di atti fondamentali di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, tra i quali sono compresi “i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici”;
b) il capo I del titolo III del D.P.R. 21.12.1999, n. 554 disciplina le forme e le modalità della programmazione dei lavori in parola;

VISTO il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 21.06.2000, con il quale sono state regolamentate le modalità e definiti gli schemi tipo per la redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori;

VISTO l’elenco annuale del programma triennale del lavori pubblici 2004/2006;

UDITI gli interventi dei vari consiglieri e precisamente:
- il consigliere Faustini: «una volta ultimata la struttura degli impianti sportivi come si intende gestire gli stessi?»
- l’assessore Tebaldi: «concretamente al momento non è stata presa alcuna decisione, la linea è comunque quella dadottata per la gestione degli altri impianti e cioè attraverso le società sportive presenti sul territorio»;
- il Sindaco: «non è da escludere poi la possibilità di avere un custode. A tal proposito sono stati previsti dei locali idonei nella palazzina del nuovo centro sportivo, che potrebbero essere adibiti a residenza dello stesso»;
- il consigliere Faustini conclude poi gli interventi facendo una dichiarazione di voto a nome del proprio gruppo, con la seguente affermazione: «pur essendo favorevoli ad alcuni interventi previsti nel programma opere pubbliche, tuttavia nel complesso la valutazione è negativa e pertanto si esprime voto contrario al punto posto all’ordine del giorno»;

RITENUTA la necessità di procedere all’approvazione del programma annuale del programma triennale dei lavori pubblici 2004/2006, contenente l'indicazione del costo degli interventi e dei relativi mezzi di finanziamento;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio per la regolarità tecnica e dal responsabile del servizio finanziario per la regolarità contabile;

CON voti favorevoli n. 10, contrari n. 2 (Pagnoni e Faustini) ed astenuti n. 0, legalmente resi su n. 12 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1) = DI approvare l’elenco annuale e il programma triennale dei lavori pubblici 2004/2006;
2) = DI dare atto che la proposta della presente deliberazione è stata presentata corredata dai prescritti pareri favorevoli che si allegano all’originale;
3) = DI inviare copia del presente atto alla Sezione Regionale dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici.




Delibera di Giunta n° 22 del 11.3.2004


LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che con propria delibera n. 14 del 21/02/2002 è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione della copertura delle tribune del campo di calcio, comportante una spesa complessiva di €. 87.797,68 di cui:

- Euro 59.400,00 per lavori assoggettati al ribasso,
- Euro 7.900,00 per oneri per la sicurezza,
- Euro 20.497,68 per somme a disposizione dell'amministrazione;

VISTO il contratto con il quale la ditta WOOD ENGINEERING si è impegnata all’esecuzione delle opere previste in progetto per le somme di € 67.240,60 più IVA e altri oneri;

VISTO lo stato finale dei lavori ed il certificato di regolare esecuzione a firma del direttore dei lavori ing. G. Fior, pervenuti il 02/03/2004 prot. n. 1809, dal quale risulta che i lavori si conclusero in data 12/02/2003 e che il credito netto vantato dall’impresa ammonta a € 3.340,60 più IVA e altri oneri per un totale di € 3.674,66;

DATO ATTO che è stata richiesta agli Enti Assicurativi la dichiarazione liberatoria ai sensi della circolare del Ministero dei LL.PP. n. 11907 del 09.11.1948;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio per la regolarità tecnica e dal responsabile del servizio finanziario per la regolarità contabile;

CON voti unanimi favorevoli, legalmente resi


DELIBERA


11) =DI approvare lo stato finale dei lavori ed il certificato di regolare esecuzione, secondo gli elaborati tecnici prodotti dal direttore dei lavori ing. G. Fior, allegati all’originale quale parte integrante e sostanziale;

12) =DI dare atto che la proposta della presente deliberazione è stata presentata corredata dai prescritti pareri favorevoli che si allegano all’originale;

13) =DI dare alla presente, con separata ed unanime votazione l’immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.




Delibera di Giunta n° 22 del 8.3.2005

Oggetto: Lavori di completamento del centro sportivo. Approvazione progetto definitivo-esecutivo.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la propria deliberazione n. 20 del 01.03.05 con la quale si approvava il progetto preliminare dei “LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CENTRO SPORTIVO” redatto dal geom. Pasquale Cardillo Giuliano, tecnico comunale;

VISTO il progetto definitivo/esecutivo predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale a firma del geom. Pasquale Cardillo Giuliano, nel quale si evidenzia una spesa complessiva di Euro 33.000,00 così ripartita:

A) LAVORI


A base d’asta (corpo) 24.453,82
Sommano 24.453,82
B) Importo per l’attuazione dei piani di sicurezza
A corpo 1.500,00

B) Somme a disposizione
Allacciamenti servizi pubblici 2.000,00

Imprevisti /arrotondamento 2.100,80

Spese tecniche 2.000,00

IVA (10%) sui lavori 2.445,38


Sommano 8.546,18

TOTALE 33.000,00

CONSIDERATO che il progetto è meritevole di approvazione in quanto corrisponde alle esigenze dell’Amministrazione Comunale;
VISTO la legge n 109/1994 ed il DPR 554/99 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Tuel e successive modifiche;
VISTO il regolamento di Contabilità Comunale;
VISTI i pareri di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico e di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio Finanziario;
CON voti unanimi favorevoli espressi dagli aventi diritto nei modi di legge

DELIBERA

1) = DI approvare il progetto DEFINITIVO/ESECUTIVO dei lavori di completamento del centro sportivo allegato all’originale quale parte integrante e sostanziale composto dai seguenti elaborati tecnici:
- relazione tecnica (con calcoli strutturali)
- elenco prezzi
- computo metrico (misurazioni e quadro economico)
- stima incidenza sicurezza
- relazione al cronoprogramma
- cronoprogramma (cronoprogramma, tabella attività e tabella date importi)
- n.3 tavole grafiche
- capitolato speciale
2) = DI dare atto che la spesa per la realizzazione dei lavori, così come da quadro economico trova copertura al cap. 9375 cod. 2060201;
3) = DI dare atto che la proposta della presente deliberazione è stata presentata corredata dai prescritti pareri favorevoli che si allega all’originale;
4) = DI dare alla presente, con separata ed unanime votazione l’immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.




Delibera di Giunta n° 14 del 21.2.2006

Oggetto: Approvazione dello studio di fattibilità dei lavori pubblici inseriti nell’elenco annuale 2006 - Completamento opere del campo sportivo.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l’art. 14, comma 6 della legge 109/94 nel quale si dispone che “l’inclusione di un lavoro nell’elenco annuale… è subordinata per i lavori di importo inferiore a €.1.000.000 alla previa approvazione di uno studio di fattibilità…salvo che per i lavori di manutenzione…”;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 27.09.2005 con la quale veniva adottato l’elenco annuale e il programma triennale delle opere pubbliche pubblicato all’Albo Pretorio e depositato agli atti dal 27.10.2005 al 27.12.2005 in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 5 del D.M. 22.06.2004, n. 898;

VISTO lo studio di fattibilità predisposto dal dirigente dell’area tecnica arch. Irene Fiorini relativo al completamento opere del campo sportivo;

VISTI i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi per la regolarità tecnica e regolarità contabile;

CON voti unanimi favorevoli espressi dagli aventi diritto nei modi di legge


DELIBERA

1) = DI approvare lo studio di fattibilità, allegato all’originale quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, predisposto dal dirigente dell’area tecnica arch. Irene Fiorini relativo al completamento opere del campo sportivo, che comporta una spesa di € 150.000,00 di cui per lavori € 120.000,00 ed € 30.000,00 per somme a disposizione dell’amministrazione;
2) = DI imputare tale spesa a carico del cap. 9375 finanziata con oneri di urbanizzazione;
3) = DI dare atto che la proposta di delibera è stata presentata corredata dai prescritti pareri favorevoli che si allegano all’originale;
4) = DI dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4- D.lgs. 267/2000.



Delibera di Giunta n° 27 del 8.3.2007

Oggetto: Approvazione dello studio di fattibilità dei lavori pubblici inseriti nell’elenco annuale 2007 - Completamento opere del campo sportivo.


LA GIUNTA COMUNALE


RICHIAMATO l’art. 128, comma 6 del D.Lgs. 163/2006 nel quale si dispone che “l’inclusione di un lavoro nell’elenco annuale… è subordinata per i lavori di importo inferiore a €. 1.000.000 alla previa approvazione di uno studio di fattibilità… salvo che per i lavori di manutenzione…”;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 10.10.2006 con la quale veniva adottato l’elenco annuale e il programma triennale delle opere pubbliche pubblicato all’Albo Pretorio e depositato agli atti dal 13.10.2006 al 13.12.2006 in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 5 del D.M. 22.06.2004, n. 898;

VISTO lo studio di fattibilità predisposto dal dirigente dell’area tecnica arch. Irene Fiorini relativo al completamento opere del campo sportivo;

VISTI i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi per la regolarità tecnica e regolarità contabile;

CON voti unanimi favorevoli espressi dagli aventi diritto nei modi di legge


DELIBERA


5) = DI approvare lo studio di fattibilità, allegato all’originale quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, predisposto dal dirigente dell’area tecnica arch. Irene Fiorini relativo al completamento opere del campo sportivo, che comporta una spesa di € 150.000,00 di cui per lavori € 120.000,00 ed € 30.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
6) = DI imputare tale spesa a carico del cap. 9375 finanziata per € 100.000,00 con oneri di urbanizzazione e per € 50.000,00 con alienazione beni immobili;
7) = DI dare atto che la proposta di deliberazione è stata presentata corredata dai prescritti pareri favorevoli che si allegano all’originale;
8) = DI dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4- D.lgs. 267/2000.




Delibera di Giunta n° 34 del 22.3.2007

Oggetto: Lavori di realizzazione di un nuovo parcheggio in Via Bachelet. Approvazione di perizia suppletiva.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la determinazione n. 201(Reg. di Area)/473 (Reg. Generale) del 30.12.2005 con la quale veniva affidato l’incarico per la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori, misure, contabilità per la realizzazione di un parcheggio in Via Bachelet, all’ing. arch. Giampietro Messali;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 18.04.2006 di approvazione del progetto preliminare redatto dall’ing. arch. Giampietro Messali;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 13.06.2006 di approvazione del progetto definitivo/esecutivo redatto dall’ing. arch. Giampietro Messali;
VISTO il verbale di gara in data 16 e 17.11.2006 di aggiudicazione provvisoria dei lavori di cui all’oggetto alla ditta Gilioli srl di Desenzano del Garda con un ribasso corrispondente al 12,41% dell’importo a base d’asta;
CONSIDERATO che è sopravvenuta successivamente alla stipula del contratto la necessità di realizzare opere di miglioria e di dettaglio non incluse nel progetto originario, ma che non modificano l’impostazione e la destinazione dell’opera originaria;
VISTA la perizia suppletiva redatta dall’ing. arch. Giampietro Messali presentata in data 14.03.2007 prot. 2780 avente un quadro economico aggiornato come segue:
A) PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE


Importo di progetto: € 104.900,00


Importo netto di contratto € 92.005,51

Importo netto delle opere aggiunte dalla perizia € 6.494,49

Importo netto necessario per la realizzazione di tutte le opere € 98.500,00



B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE


IVA sui lavori (10%) 9.850,00

Spese Tecniche opere di progetto approvato 11.060,00

Spese Tecniche opere di perizia 780,00

IVA E CASSA su spese tecniche ( 20% + 2%) 2.652,13

Incentivo art. 18 l. 109/94 (inclusi oneri riflessi) 1.125,00

Varie 6.033,02
Sommano 31.500,00
TOTALE 130.000,00
VISTO l’articolo 132 del D. Lgs. 163/2006;
VISTO il Tuel e successive modifiche;
VISTI i pareri di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico e di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio Finanziario;
CON voti unanimi favorevoli, espressi dagli aventi diritto, nei modi di legge

DELIBERA

1) = DI approvare, per le ragioni esposte in premessa, la perizia suppletiva redatta dall’ing. arch. Giampietro Messali presentata in data 14.03.2007 prot. 2780, come da elaborati allegati all’originale della presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale:
- QUADERNO A: relazione, quadro economico aggiornato;
- QUADERNO B: quadro di raffronto fra le quantità previste dal progetto originario e le quantità necessarie al completamento di tutte le opere;
- ATTO DI SOTTOMISSIONE;
- Tavola 1-P: individuazione opere aggiuntive mediante perizia;
2) = DI dare atto che la spesa relativa all’opera di cui al punto 1 per € 130.000,00 trova adeguata copertura finanziaria a carico del codice 2080101 capitolo 9403 imp. 192/2007;
3) = DI dare atto che la proposta della presente deliberazione è stata presentata corredata dai prescritti pareri favorevoli che si allegano all’originale;
4) = DI comunicare la presente deliberazione, contestualmente all’affissione all’albo, ai signori Capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2006;
5) = DI dare alla presente, con separata ed unanime votazione l’immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

domenica 29 luglio 2007

Piano di Governo del Territorio - Indicazioni per le aree agricole

INDIRIZZI, CRITERI E ACCORDI NELLA
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Indicazioni per le aree agricole - Prof.ssa Maria Cristina Treu
_________________________________________
E’ importante riconoscere, nelle indicazioni e nelle prescrizioni d’uso del territorio, gli ambiti, le aree agricole e specifici criteri di giudizio per la tutela e la valorizzazione di tali ambiti unitamente all’integrità delle stesse aree e delle aziende agricole nel sistema rurale.


Questo tema è una delle novità della nuova legge regionale per il governo del territorio (L.R.12/2005). I motivi di tale importanza sono almeno tre:

1. L’intensa urbanizzazione dell’area metropolitana che interessa l’intera fascia centrale del sistema collinare e della pianura della regione e che genera contrasti d’uso soprattutto nelle aree di pianura dove i territori sono più fertili;

2. La presenza di un sistema agroindustriale di grande valore di mercato che insiste su un territorio altamente produttivo e che richiede di essere tutelato e valorizzato nella sua unitarietà di sistema rurale;

3. La richiesta al sistema rurale di svolgere più funzioni, produttiva, ecologica e paesaggistica in un contesto di mercato che attraverso il disaccoppiamento dei prodotti da specifici luoghi, può indebolire e omologare lo stesso sistema agroindustriale.



Due sono i passaggi della legge che interessano le aree agricole:

Il primo riguarda, nel capo II (Pianificazione comunale per il governo del territorio), l’articolo 10 (Piano delle regole) e, nel capo III (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) l’articolo 15 (Contenuti del PTCP) e l’articolo 18 (Effetti del PTCP). Per l’articolo 10 sono compiti del Comune individuare, nel Piano delle regole, le “aree destinate all’agricoltura”, (comma 1, lettera e) e definire la disciplina d’uso delle stesse (comma 4, lettera a). L’articolo 15 attribuisce, al comma 4, ai PTCP, i compiti di identificare gli “ambiti destinati alla attività agricola” e di definire i criteri e le modalità per individuare a scala comunale le aree agricole, nonché specifiche norme di valorizzazione, di uso e di tutela…”.



Il secondo passaggio della legge riguarda, nella parte II (Gestione del territorio) il titolo III (Norme in materia di edificazione delle aree destinate all’agricoltura) con l’articolo 59 (Interventi ammissibili), l’articolo 60 (Presupposti soggettivi e oggettivi), l’articolo 61 (Norme di prevalenza) e l’articolo 62 (Intervento regolati dal PGT). I temi dell’edificazione nelle aree agricole sono stati inseriti nella legge sostanzialmente recependo i precedenti dispositivi normativi ex LR 93/80, abrogata con l’articolo 104.

Piano di Governo del Territorio, aree agricole, urban sprawl e perequazione

Intervento di Alfredo Viganò - Maggio 2007





La Giunta del Comune di Monza qualche settimana fa ha approvato una Delibera di Indirizzi inerente la “Carta delle Aree Agricole perturbane” facendo propria, unitamente al Piano di Governo del Territorio, la filosofia generale di attenzione al rilevante problema delle Aree agricole di margine alla Città.


Qualche giorno fa il giornale “Il Cittadino” ha fatto un interessante pagina sulle aree agricole e sulla necessità della loro tutela. Problema di interesse non solo locale ma europeo. Infatti sulla eccessiva conurbazione in molte aree del Continente si stanno interessando i legislatori di molti paesi, economisti, ambientalisti e urbanisti. La settimana scorsa si è svolto l'interessante Forum indetto dalla Provincia di Milano (assessore Mezzi: politica del territorio) che ha posto l'attenzione sulle aree agricole (belle e documentate le relazioni sia di Camagni che degli ospiti di altri paesi). Problema non marginale nell'economia, nella qualità alimentare e dell'ambiente, nel Paesaggio nel nostro ecosistema, che deve essere affrontato con puntualità nei Piani Territoriali e Comunali (qualche decennio fa era interessante il dibattito anche disciplinare in Urbanistica tra Città e Campagna).





Troppo spesso vi sono, anche nelle posizioni culturali e tecniche (come per la questione energetica) la sottovalutazione di questo problema scivolando nella illusione che il tema delle aree perturbane debba essere affrontato con visione “immobiliare”, ad esempio applicando principi scorretti di perequazione generalizzata per grandi ambiti territoriali e non solo urbanistici di produzione di virtuali gettiti volumetrici. Sembra essere il caso di Milano e altre Città.



C'è , anche tra urbanisti, chi pensa ancora che queste aree costituiscano una riserva per ulteriori sviluppi o che il problema sia di dare loro una funzione “perequativa” generando volumetrie da vendere e spostare sulle aree urbane o ai margini delle stesse, con ciò perpetrando ulteriormente la storia di sempre. Con nuovo rivestimento, dell'Urban spralwl. Una nuova illusoria deregolamentazione di fatto della centralità che il Piano, la pianificazione territoriale deve avere nel riconoscimento dei principi di sostenibilità.Senza cogliere che siamo ad una svolta economica, sociale e culturale in riferimento alle Città, al Territorio ed al consumo del suolo come risorsa finita.


Non può sfuggire, in questo contesto e ne siamo abbastanza soddisfatti, che il Piano di Governo del Territorio di Monza, tra i primi qui da noi, ha affrontato questo problema. Non a caso nella stessa Menzione Speciale al Piano di Monza, ottenuta alla “ 6° Europian Urban and Regional Planning Awards” si pone in evidenza la particolarità del nostro PGT che cerca di applicare principi propri di sostenibilità e si cita anche espressamente la questione agricola.




Qui a Monza qualche mese fa si è svolta l'Assemblea della Confederazione Italiana Agricoltori proprio in riferimento ai principi introdotti dal Piano di Monza in riferimento alle aree Periurbane e Agricole in particolare. Gli agricoltori, con la collaborazione del Politecnico di Milano ( prof.a Maria Cristina Treu), hanno posto le basi di una “Carta delle Aree Agricole Periurbane” dove venga riconosciuta la partecipazione a pieno titolo della grande utilità e funzione che queste aree agricole svolgono per la qualità della nostra vita. Dei “valori” che esprimono. Esse partecipano, per il nostro Piano alla formazione dei Parchi di Cornice alla Città in continuità con quelli sovracomunali in particolare lungo il Lambro e lungo il Canale Villoresi.



IL PGT pone questa questione come rilevante e delinea anche risorse e politiche perché le aree agricole partecipino a pieno titolo al paesaggio ed alla economia del nostro territorio. Qui la Perequazione non è quella di generare nuovi volumi, ma di trovare risorse nell'economia della Città per “compensare” il ruolo ed il valore che le aree agricole perturbane svolgono per tutti. Anche il PTCP affronta come detto l questione e la legge 12/2005 da competenza all Provincia per aree che sono nel Piano delle Regole.




Sono del parere, con molti altri, che queste aree debbano diventare sostanzialmente stabili e con valore intercomunale, sottratte in generale ai percorsi di negoziazione a fini edilizi e urbanistici (diritti volumetrici, o peggio).



Governo del territorio e agricoltura

Intervento del Prof.Paolo Urbani, Ordinario di Diritto Amministrativo di Roma.






- L’agricoltura tra disciplina urbanistica e tutela “differenziata”.


Non vi è dubbio che il governo del territorio incida in modo determinante sulle problematiche dell’agricoltura sia che la s’intenda come attività agricola, sia che la si osservi sotto il profilo degli spazi rurali che contemplano quelle attività o abbiano più semplicemente quella vocazione. D’altronde al centro si pone proprio la disciplina degli usi del territorio di cui le aree agricole sono una componente ineliminabile.


E tuttavia, se guardiamo alla disciplina urbanistica è constatazione comune che il piano regolatore – principale strumento di pianificazione del territorio comunale – non contempli tra i suoi oggetti una particolare riconoscibilità delle aree agricole se non per intenderle come porzioni di territorio in attesa di trasformazione: in breve, la disciplina dell’assetto dei suoli comunali in rapporto alla crescita urbana o periurbana considera le aree agricole – intese come verde agricolo – per sottrazione rispetto a quelle oggetto di potenziale trasformazione.


La funzione di pianificazione urbanistica è principalmente quella della destinazione d’uso dei suoli in rapporto alla soddisfazione dei molteplici interessi pubblici e privati in campo tra cui quelli agricoli, ma non quella della “protezione” di specifici interessi se non di quelli che la disciplina “differenziata” prevista dalle discipline di settore ritiene meritevoli di particolare tutela (paesaggio, difesa del suolo e dell’ambiente). Non essendovi uno “statuto giuridico delle zone agricole” o degli spazi rurali l’urbanistica non incontra un limite nel territorio rurale considerandolo inevitabilmente residuale.




- Le zone agricole nella recente disciplina urbanistica.

Esistono certamente tentativi recenti di affrontare il problema della conservazione sul territorio delle aree agricole ma si tratta di tentativi isolati e solo a livello di legislazione regionale. Gli esempi sono numerosi, ma su questi occorrerebbe, a mio avviso, proprio da parte degli agraristi un’analisi approfondita tesa alla ricerca della definizione di uno statuto giuridico delle zone agricole avulso dalla compromissione con la disciplina urbanistica del territorio rurale. In questa direzione vanno proprio alcune leggi regionali che tendono a fissare una disciplina delle aree agricole a monte di quella più strettamente urbanistica propria del piano regolatore generale. In tal modo la fonte normativa regionale tenderebbe ad identificare un “interesse pubblico differenziato” teso alla cura dei valori agricoli – inesistente nella legislazione statale – che costituirebbe quindi un limite alla pianificazione urbanistica comunale.



Per esempio, la lr Toscana n.1/2005 che all’art.3 fissa un principio cardine della pianificazione: “nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali sono esclusivamente consentiti qualora non sussistano alternative di riutilizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti”. La stessa legge, confermando un’attenzione legislativa precedente e consolidata ai suoli agricoli, dedica il capo III “Il territorio rurale” alla sua tutela e valorizzazione identificando le zone con esclusiva o prevalente funzione agricola per le quali è prevista un’analitica disciplina di salvaguardia e tutela anche attiva a favore delle attività agricole insediate

Va osservato che il legislatore regionale collega l’attività di pianificazione urbanistica delle aree agricole all’osservanza di criteri e parametri contenuti del piano territoriale di coordinamento, che costituisce così un limite alla discrezionalità pianificatoria comunale.
Questa legislazione comunque tiene strettamente collegato il profilo produttivo e quello “di risorsa essenziale del territorio limitata e non riproducibile” con il vincolo di destinazione agricola delle aree.


La lr Umbria 12/2005 fa espresso riferimento alla tutela delle aree agricole in termini di “qualità dello spazio rurale” prevedendo una disciplina puntuale del recupero degli edifici rurali esistenti, anche con premio di cubatura, e di rispetto delle caratteristiche architettoniche e tipologiche tradizionali.


La lr. Veneto 11/2004 – dopo il saccheggio del territorio agricolo a favore del modello di sviluppo produttivo familiare del nord-est – è corsa ai ripari prevedendo una disciplina assai analitica che ha al centro il rispetto nel piano regolatore comunale del rapporto tra superficie agricola utilizzata (SAU) e superficie territoriale comunale (STC) dal quale discende la possibilità o meno di trasformare urbanisticamente le zone agricole.


Quali considerazioni si possono trarre da questa legislazione? In primo luogo vi è un tentativo di individuare le aree agricole o gli spazi rurali in rapporto alle loro qualità colturali ed all’esistenza di un’attività produttiva in atto, ma anche con riferimento alle caratteristiche naturalistiche come riequilibrio tra aree edificate e non nel contesto territoriale. In secondo luogo la disciplina conseguente mira a mantenere lo statu quo esistente agendo indirettamente con numerosi divieti e limitazioni ad un utilizzo diverso del territorio agricolo.


Ma l’elemento discriminante rimane sempre quello del piano urbanistico o del piano provinciale con effetti sull’assetto territoriale o meglio della discrezionalità delle scelte di pianificazione nell’individuazione delle aree con vocazione o destinazione agricola. La tutela se esiste è indiretta non diretta. Seppur circondata da cautele la disciplina non esclude la retrocessione del bene agricolo ad area edificatoria. Direi di più. Essa si basa sulla variabile tempo che costituisce in sostanza lo strumento a disposizione per ritardare il possibile mutamento di destinazione d’uso dell’area.



Così come l’attribuzione di una capacità produttiva agricola assegnata all’area può facilmente cedere il passo, in base all’inerzia del proprietario, ad una declassificazione dell’area, (come nel caso della lp. Trento del mutamento da zona agricola d’interesse primario o quella di tipo secondario). D’altronde nella logica del piano urbanistico gli interessi agricoli non sono organizzati come quelli edilizi, residenziali o terziari, essendo per definizione interessi “deboli e cedevoli” rispetto alle prospettive edificatorie delle aree interessate. Sono quelli che potremmo definire gli “sconfitti del piano” anche se questo termine nel linguaggio degli urbanisti viene usato per i proprietari che non sono riusciti ad avere un’adeguata edificabilità delle loro proprietà fondiarie.


E’ per questo motivo che ritengo che affidarsi solo all’urbanistica – che è disciplina delle trasformazioni – costituisce un vulnus per l’agricoltura, paragonabile alle tentazioni delle sirene ad Ulisse. Ne emerge una disciplina di tutela frammentata e parziale, non organica spesso legata a fattori culturali e non oggettivi che può salvaguardare di fatto aree non soggette a forti pressioni insediative ma cedere nelle zone limitrofe ai centri urbani dove i meccanismi dell’urbanistica contrattata riportano al centro dello scambio edificatorio il “contratto” a tutto danno delle scelte generali di pianificazione.


Va segnalato infine che la proposta di legge “principi in materia di governo del territorio” approvato dalla Camera dei deputati il 28 giugno 2005, e ormai decaduta, prevedeva (art.6 co.5 e 6) che “Nell’ambito del territorio non urbanizzato si distingue tra aree destinate all’agricoltura, aree di pregio ambientale ed aree urbanizzabili. Nelle aree destinate all’agricoltura e nelle aree di pregio ambientale la nuova edificazione è consentita solo per opere e infrastrutture pubbliche e per servizi all’agricoltura e l’ambiente".






- Lo spazio agricolo come bene paesaggistico.


Se si abbandona la prospettiva urbanistica nella quale si collocano le aree agricole si aprono scenari nuovi per la conservazione dei suoli agricoli. La stessa Comunità europea nei suoi documenti ritiene il consumo di suolo per l’espansione urbana la principale minaccia alla conservazione delle risorse ambientali in Europa: si parla di riciclo delle aree urbane esistenti, di un utilizzo misto di strumenti regolativi, incentivi e comportamenti volontari per governare entro i limiti di sostenibilità complessiva la trasformazione urbana delle aree rurali. In ambito europeo è ormai prevalente il punto di vista secondo il quale lo spazio rurale “rappresenta nel suo complesso un bene comune al di là degli assetti proprietari e delle forme di conduzione”.

L’attenzione è rivolta alla multifunzionalità del territorio rurale, alla sua capacità di produrre un flusso di beni e servizi utili alla collettività legati non solo alla produzione primaria ma anche e soprattutto al riciclo ed alla ricostituzione delle risorse di base (aria, acqua, suolo) al mantenimento degli ecosistemi, della biodiversità del paesaggio.


Sappiamo che già la legislazione paesaggistica – a partire dalla l.431/85 fino all’attuale Codice Urbani – prevede la tutela ex lege dei territori montani, delle aree assegnate alle università agrarie e quelle gravate da usi civici, i territori coperti da boschi e foreste, i parchi e le riserve naturali nazionali o regionali qualificandoli come beni paesaggistici, il che comporta il riconoscimento del suo valore intrinseco in quanto bene d’interesse pubblico, ed il cui vincolo di destinazione è a tempo indeterminato e non indennizzabile.


Ma l’art.143 del D.Legsl. 42/2004 prevede anche che le regioni possano individuare altre categorie di aree da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e utilizzazione: si apre cioè la possibilità di identificare – nel nostro caso – aree rurali che esprimono particolari valori paesaggistici per caratteristiche naturali, colture tradizionali e identitarie. Ma la pervasività del piano può arrivare anche a dettare prescrizioni conformative del territorio o delle proprietà anche ad oggetti di tutela non qualificabili come beni paesaggistici in senso stretto (il cui regime di tutela prevede che qualunque trasformazione sia soggetta ad autorizzazione paesaggistica) con effetti di prevalenza sulle disposizioni dei piani urbanistici eventualmente difformi ed alle quali i comuni o le province devono adeguarsi. In tal caso le disposizioni del piano paesaggistico costituirebbero dei veri e propri limiti alla pianificazione urbanistica comunale.


Si tratta certamente di una scelta a favore della selezione delle porzioni di territorio agricolo a vocazione specializzata, ma quella della tutela “differenziata” è una delle soluzioni per ridurre il consumo del suolo agricolo e per sganciare il territorio rurale dalla compromissione con la disciplina urbanistica che – come abbiamo visto – non offre un regime stabile a tutela dei valori agricoli ma procede per lo più attraverso una valutazione di opportunità e di presa d’atto del prevalente valore dell’economia agricola rispetto alla capacità di offerta di quelle aree ai fini della loro trasformazione edificatoria.


Nel senso della tutela differenziata d’altronde va anche la legge 378/2003 ed il DM 6 ottobre 2005 del Ministero dei beni e delle attività culturali che prevede finanziamenti per il restauro e la conservazione e la valorizzazione di edifici rurali. Si potrà osservare che la tutela del paesaggio agricolo potrebbe costituire – come in effetti è previsto – un irrigidimento nel caso di modifiche della produzione agricola in quei luoghi, in contrasto ad es. con altre politiche per l’agricoltura che prevedono a livello regionale la recente istituzione dei “distretti rurali”, destinati proprio alla specializzazione ed all’innovazione della produzione agricola.


Sono tutte valutazioni condivisibili che però mettono in evidenza l’esistenza di uno stretto rapporto dell’agricoltura con il “governo del territorio” ed è all’interno della dimensione organizzativa e disciplinare di questa materia che si può ricercare nell’ampio menù degli strumenti giuridici la soluzione migliore per governare al meglio gli interessi dell’agricoltura.

Una critica al Piano di Governo del Territorio così come voluto dalla Regione Lombardia

Un lungo, ma interessante intervento sul Piano di Governo del Territorio", la legge delle Regione Lombardia n° 12/2005. "Come smembrare e vanificare lo strumento del piano comunale". Articolo di Gianni Beltrame. Milano, maggio 2005.





Sono personalmente convinto che la nuova legge lombarda non costituisca, come si sostiene ufficialmente da parte della Regione e da parte di molti altri sostenitori del "nuovo comunque sia", una legge di reale innovazione, di riforma e di necessario aggiornamento di un quadro legislativo regionale ormai invecchiato e logoro, quanto piuttosto una legge di vera e propria "controriforma", rivolta soprattutto a smantellare e vanificare quasi tutte le sane acquisizioni metodologiche di base e di parziali avanzamenti nelle prassi di pianificazione (si pensi ai piani della cosiddetta terza generazione) che faticosamente l'urbanistica aveva saputo costruire e conquistare dalla legge-ponte in poi e con la provvida introduzione nei piani della "questione ambientale" e che richiedevano di essere finalmente riportate a un quadro di legge organico.
Smantellamento effettuato in nome di un rozzo liberismo antipianificatorio che considera la pianificazione urbanistica sino ad ora praticata non come una cosa da migliorare e da fare avanzare quanto come una attività del tutto negativa, eccessivamente rigida e vincolistica, tutta da negare (il legislatore ragiona come se la legge urbanistica del '42 e la legge ponte fossero state abrogate) e da buttare e avendo invece come unico obiettivo finale quello dell'indebolimento dell'azione "pubblica" di programmazione e di difesa del territorio per favorire la massimizzazione delle possibilità di trasformazione e edificazione dei suoli affidata e promossa dalla parte privata, sottraendola il più possibile a norme, regole, limiti qualitativi e quantitativi, vincoli ambientali e ricognitivi e programmi, attraverso una gestione urbanistica di volta in volta "concertata" (ovvero contrattata), affidata in gran parte alle Giunte comunali. Convincimento che ho già avuto modo di esplicitare e argomentare in numerosi scritti, dibattiti e convegni.

Ma non è di questo che voglio occuparmi in questo articolo. Voglio piuttosto soffermarmi solo sui tre principali articoli di legge che vorrebbero (o avrebbero dovuto) ridefinire e innovare (e se ne sentiva veramente un gran bisogno!) il nuovo strumento urbanistico comunale, definito ora dalla nuova legge come Piano di governo del territorio (art. 7).
Innovazione a mio parere del tutto mancata e fallita sia perché la legge configura uno strano e poco comprensibile strumento "trino" del quale non si capiscono bene la logica, il senso e la portata, sia perché creerà innumerevoli dubbi interpretativi, sia in sede di elaborazione applicativa del piano che in sede di gestione che, sia anche, in relazione agli altri strumenti della pianificazione territoriale (provinciale in primo luogo). Ma soprattutto perché non supera e non risolve il difetto di fondo del vecchio piano regolatore consistente nell'aver costretto e fuso, in un unico strumento, sia il momento strutturale che quello operativo (quando l'INU, già nel 1995, ne aveva indicato la principale via d'uscita e quando numerose Regioni avevano recepito questa proposta nelle loro leggi di "seconda generazione"?).

Lo smembramento in tre "atti" del nuovo piano comunale.
Il punto più pericoloso e più criticabile di tutta la legge riguarda sicuramente la ridefinizione, in realtà un vero e proprio smembramento, dello strumento del piano comunale. Anche se ad una prima lettura superficiale del testo il nuovo strumento sembrerebbe ricalcare e riproporre i contenuti essenziali e classici di un piano regolatore tradizionale, non si rintraccia in esso alcuna reale innovazione (neppure nella linea del modello "sdoppiato" INU del 1995). Non si tratta di innovazione ma di smembramento, vanificazione e intorbidamento.
Il piano viene definito ora Piano di governo del territorio (art. 7) ed è articolato in tre atti: Documento di piano (art. 8), Piano dei servizi (art. 9), Piano delle regole (art. 10). Scompare dal nuovo testo l'assai vago "Piano di assetto morfologico" presente nel disegno del 2002.
Nonostante la relazione al testo dell'Assessore regionale Moneta (2003), dica che si tratta di tre atti che: "si richiamano tra loro" e "dialogano tra loro", si tratta pur sempre di tre "parti" mal definite e tra loro separate che, volendolo, potrebbero essere addirittura rese separabili o indipendenti e delle quali non si capiscono bene ruoli, rapporti reciproci, gerarchie, funzioni proprie e logica dei tempi di adozione. L'unica cosa che la legge precisa è che ognuno di questi tre atti è sempre e in qualsiasi momento modificabile . Non si capisce se siamo di fronte ad un piano uno o trino ovvero se questi tre atti debbano essere obbligatoriamente coerenti tra di loro o se possano essere elaborati ed approvati ognuno per suo conto ed in tempi diversi e in totale incoerenza.
La prima domanda che sorge spontanea è questa: perché mai, per quale ragione, per quali presunti vantaggi il nuovo strumento viene diviso in tre parti, detti "atti", considerati, oltretutto, "sempre modificabili" ciascuno per conto suo? Non si capisce se siamo di fronte ad un piano "uno" o a un piano "trino", ovvero se questi tre atti debbano essere obbligatoriamente coerenti tra di loro o se possano essere elaborati ed approvati ognuno per suo conto ed in tempi diversi, senza alcun obbligo di coerenza. Dove va a finire la necessaria unità logica, la coerenza interna del piano? (E' del tutto evidente che la si vuole smembrare)
Un'altra cosa non chiara riguarda la distribuzione di contenuti che la legge distribuisce tra ciascuno dei tre atti: Perché attribuire, ad esempio, al Piano delle regole il compito di definire le aree agricole quando questo compito dovrebbe essere attribuito, ben più logicamente, al Documento di piano?
Non si capisce nemmeno se il Documento di piano - che molti vorrebbero interpretare come se fosse il piano strutturale del modello INU del 1995 - costituisca un atto di riferimento obbligatorio per gli altri due atti o costituisca, almeno, un atto di maggior rilevanza. Perché allora è solo il Documento di piano e non gli altri due atti a dover essere trasmesso alla Provincia per un parere di compatibilità (art. 13) e ad essere sottoposto a Valutazione ambientale? (art. 4).
In realtà sembra di trovarsi di fronte più che a un piano "innovato" e ripensato, ad un piano volutamente "smembrato" e "disarticolato", onde renderlo sempre meno "piano" (in senso proprio) sempre più innocuo, sempre più vago, sempre più facilmente variabile a piacimento, sempre più "contrattabile" e "negoziabile".
Un'altra cosa non chiara riguarda la distribuzione di contenuti che la legge attribuisce a ciascuno dei tre atti: si tratta di contenuti che sembrano necessari ad un unico strumento come era per il vecchio PRG e che dovrebbero essere assolutamente legati e coerenti tra di loro. Perché allora spezzare in tre lo strumento?
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Ma consideriamo l'articolato ancor più da vicino.
Il Documento di Piano (art. 8)
Sembrerebbe dover rappresentare, ma non se ne è certi, la parte strategica o più strategica del piano. Nel testo si precisa solamente che non produce effetti diretti sul regime giuridico dei suoli". Concetto necessario, ma non sufficiente per poter definire un piano strategico.

Perché allora conferire una validità di soli 5 anni a questo strumento? Si ritiene che si possano definire serie "strategie territoriali" su un limitatissimo arco temporali di 5 anni?? Per di più mediante uno strumento "sempre modificabile"??
Ed anche il "dimensionamento" di questo atto dovrà allora essere effettuato sullo stesso arco quinquennale? Se ne è accorto il legislatore lombardo?
Anche se l'ultima versione della legge non contiene più l'esplicito divieto di praticare l'azzonamento (follia tecnica e ideologica che si voleva introdurre nella versione del luglio 2002) il complesso delle norme e delle definizioni urbanistico-territoriali mirano e consentono, attraverso la loro vaghezza e imprecisione, di estendere l'edificabilità, volendolo, quasi ovunque. Si veda, più avanti, la questione del verde agricolo
Parrebbe dunque, volendolo, poter fare restare in vita la tecnica dell'azzonamento (art.8, comma 2, sub b) e c) e la possibilità di definire "obiettivi quantitativi di sviluppo" (art. 8, comma 2, sub b). Non è però né chiaro né certo.
Rimane comunque misterioso il fatto che il nuovo piano sia costituito da uno strumento privo di "norme". Come si potrà, ad esempio, verificare la compatibilità tra un Piano di governo del territorio e un Piano provinciale dotato di norme? Come si potranno definire criteri, regole, orientamenti se non ricorrendo ad una forma scritta?
Altri interrogativi e considerazioni puntuali sull'art. 8
- Questo atto definisce la parte strategico-strutturale del nuovo piano? Non sembra proprio. Anche se in molti lo interpretano così.
- Neppure dal nome (Documento di piano) sembrerebbe un piano strategico..
- L'unica somiglianza che ha col piano strutturale dell'INU è che il piano non configura la proprietà. Per il resto non si capisce. Non se ne capiscono i contenuti.
- Dove vengono definiti dall'articolato i contenuti strategici del Documento di piano?
Non certo al punto a) dove ci si affretta subito a dire (inizio sublime!) che il documento può proporre modifiche o integrazioni ai piani provinciale e regionale.
Non certo, ma non è ben chiaro, al punto b) dove sembrerebbe di poter capire che al piano si chiede di elencare? identificare? azzonare? tutte le emergenze del territorio che vincolano la trasformabilità del suolo e del sottosuolo. Forse qui si potrebbero aprire sani spiragli per ben operare. Anche se a questo proposito non si capisce perché mai debba essere il "Piano delle regole" (art. 10, comma 1) a definire:
1) le aree destinate all’agricoltura;
2) le aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche;
3) le aree non soggette a trasformazione urbanistica.
Esiste una contraddizione da non poco tra queste due formulazioni dell'art. 8 e dell'art. 10..
- Non certo al comma 2, punto a), dove, tautologicamente, si dice che dovrebbero essere individuati gli obiettivi che abbiano valore strategico e che siano ambientalmentesostenibili. Quando si dice tutto non si dice niente.
- Se fosse uno strumento strategico perché allora la definizione delle aree agricole - tipica ed essenziale scelta di un piano strategico - è demandata al Piano delle Regole dell'art. 10? Così come gli altri due punti dell'art. 10, comma 1? Come lo si spiega? Che senso ha?
- Come fa il Documento a determinare gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT? Questo costituisce uno dei punti più misteriosi dell'articolato. Sembrerebbe di poter capire che questi obiettivi quantitativi divengano, debbano diventare, quindi, vincolanti anche per gli altri due atti che fanno parte del PGT.
- E' un piano azzonabile? Deve essere azzonato? Forse che sì, forse che no. Le sue scelte debbono essere azzonate? Non si capisce chiaramente. Anche se si afferma che il Documento dovrebbe (comma 2, sub b) e c) dovrebbe determinare (in che modo?, in astratto, descrivendole con una semplice relazione o localizzandole con precisione sul territorio?) le politiche di intervento per la residenza, per l'edilizia residenziale pubblica (eventuale), per le attività produttive primarie (?) secodarie e terziarie, distribuzione commerciale, scelte di rilevanza sovracomunale.
- Cosa significa rappresentazioni grafiche in scala adeguata? (comma 2, punto c) E' sufficiente questa dizione? Non è troppo vaga? Non sarebbe meglio precisarla anche in relazione agli elaborati della pianificazione provinciale? (Peraltro non precisati).
- Cosa significa determina le modalità di recepimento della pianificazione sovracomunale? Le recepisce obbligatoriamente, come sarebbe logico, o può tergiversare sul modo del recepimento? O inventarselo?
- Sembra proprio che si voglia attribuire al Documento di piano solo il valore di una (indimostrata, indimostrabile e non quantificata) narrazione letteraria di vaghi indirizzi più o meno incredibili e di "balle spaziali" (come nel caso del Documento di Inquadramento delle politiche urbanistiche del Comune di Milano del gennaio 2000).


Piano dei servizi (art. 9)
Mentre il Piano dei servizi definito dall'art. 7 della l.r. 1/2001 non era altro che un "allegato" alla Relazione del piano regolatore (cosa assai logica) il Piano dei servizi diventa ora un atto, del tutto autonomo, senza termini di validità ma "sempre modificabile", del Piano di governo del territorio.
Come già detto non è chiara la relazione tra Piano dei servizi e Documento di piano: come si potrà infatti elaborare un Piano dei servizi in assenza di un Documento di piano precedentemente elaborato? Senza cioè conoscere, ad esempio, le previsioni relative alla popolazione da insediare che deve essere prevista, logicamente, dal Documento di piano (art. 8, comma 2, sub b)? Come si può elaborare un Piano dei servizi indipendentemente dal "dimensionamento" del piano? (Il tema del "dimensionamento" del piano sembra totalmente ignorato; non si sa se per ignoranza tecnica o per volontà).
Se i due strumenti sono dunque, nella sostanza, indissolubilmente legati, perché tenere separati i due atti? Perché uno dura 5 anni e l'altro non ha termini di validità?
E' facile prevedere che il Piano dei servizi tenderà a configurarsi nella pratica come uno strumento di "alta mistificazione urbanistica" e di "pretesto" per una ulteriore espansione di aree urbanizzabili: i Comuni, sempre alla disperata ricerca di "oneri di urbanizzazione" e di interventi privati, saranno indotti, dal nuovo permissivismo urbanistico, a proporre sempre più facilmente aree edificabili (a spese di aree libere o agricole) nella speranza e con la giustificazione di ottenere, in cambio, servizi.
Altri interrogativi e considerazioni puntuali sull'art. 9
- Le aree per l'edilizia residenziale pubblica sono standard? E quando mai?
- I corridoi ecologici costituiscono servizi? Costituiscono standard? Non è una definizione da poco, occorre rendersene conto, anche perché si tratta spesso di aree di rilevanti dimensioni.
- Che relazione c'è, che coerenza c'è, tra il calcolo degli utenti di cui al comma 2 e il calcolo degli obiettivi quantitativi di sviluppo di cui al comma 2, sub b) e c) dell'art. 8? Eppure una coerenza dovrebbe esserci! Non può non esserci! Ma come si fa a renderli coerenti se il Documento di piano deve essere dimensionato per 5 anni e il Piano dei servizi non ha termini di validità?? Si è reso conto di questa contraddizione l'estensore di questi due articoli?
- A quali voci, categorie di servizi si riferiscono i riemersi 18 mq/ab del comma 3?
- Chi individua i poli attrattori visto che questo obbligo non risulta tra i contenuti obbligatori del PTCP?


Il Piano delle regole (art. 10)
Anche se le sue indicazioni hanno carattere vincolante ed effetti diretti sul regime giuridico dei suoli, questo atto non può essere certamente confuso con un piano "operativo" secondo il modello INU, anche perché, oltre a non averne i contenuti, non ha termini di validità. Anch'esso "è sempre modificabile".
Rimane sempre una evidente sovrapposizione o confusione di contenuti con il Documento di piano.
Altri interrogativi e considerazioni puntuali sull'art. 10
- Se il "Piano delle regole" deve riferirsi (comma 1) solo agli ambiti del tessuto urbanoconsolidato, perché mai deve essere lui, e non il "Documento di piano" a definire
1) le aree destinate all’agricoltura;
2) le aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche;
3) le aree non soggette a trasformazione urbanistica.??
- Con la contraddizione però che le indicazioni del "Documento di piano" non sono vincolanti e quelle del "Piano delle regole" sì.
- I parametri del comma 3 sono utilizzabili anche per poter applicare, quantificare, quanto voluto dall'art. 8 al comma 2 sub b) e c)? C'è, o non c'è una relazione tra loro?


Norme
Possono esistere ancora, a livello comunale, le Norme tecniche di attuazione o una qualsiasi altra forma di "norme" attuative?
Non ne esiste più traccia e neppure sembrano più esistere per il Piano Territoriale Provinciale (art. 15).c
Ma è possibile concepire uno strumento urbanistico privo di un testo normativo?


Gli standard
Con l'abrogazione totale della legge 1/2001 (proposta dall'art. 104) gli standard urbanistici scompaiono definitivamente, sia come definizione e articolazione che come quantità minima obbligatoria. Non sopravvivono dunque nemmeno nella forma del "pasticciaccio" dell'art. 7 della 1/2001.
La furia distruttiva del legislatore lombardo ha finalmente raggiunto tutti i suoi peggiori obiettivi?
Un imprevisto increscioso incidente di percorso ha tuttavia, all'ultimo momento, reintrodotto uno standard minimo obbligatorio di 18 mq/ab. (art. 9, comma 3). Proprio quelli del Decreto del 1968! Cosa potrà accadere?


Il verde agricolo "oscillante"
Appare del tutto sconcertante il disinteresse (?) che traspare per la individuazione, la tutela, la protezione e la normazione delle aree agricole. Sembra, dal vuoto che traspare dal testo, di essere ritornati agli anni '50-'60, quando il tema della regolamentazione e della pianificazione dei suoli e delle attività agricole non era ancora stato scoperto e affrontato ed era considerato più che marginale.
D'altra parte un legislatore che sa e prevede che la gran parte dei futuri "negozi" si giocheranno nelle e sulle aree agricole, è giusto che si preoccupi di rendere queste aree fortemente indefinite, vaghe e "oscillanti" tra determinazioni affidate in modo confuso ora ai Comuni, ora alla Pianificazione Provinciale, purché rese sempre e comunque facilmente modificabili dal livello comunale.
L'articolato non è chiaro nel definire con precisione a chi competa e come avvenga la individuazione delle aree agricole. Mentre secondo l'articolo 10 è compito del Comune individuare, col "piano delle regole", la "disciplina d'uso" di dette aree, contemporaneamente l'articolo 15, comma 4, stabilisce, come sembrerebbe più logico e opportuno, che lo stesso compito è attribuito ai Piani Territoriali Provinciali, ove si stabilisce che "Il PTCP individua gli ambiti destinati all'attività agricola" (ma gli "ambiti" dell' art.15 sono le "aree" dell'art. 10? o sono due cose diverse? non coincidenti?) con efficacia prevalente ai sensi del successivo art. 18. Come si concilia il fatto che il PTP acquista con questa scelta valore "prescrittivo" (art. 18, comma 2, sub c) sugli atti del PGT?. Mentre, d'altro verso, il "piano delle regole" comunale viene definito come "sempre modificabile", in piena autonomia comunale?? E la Provincia come verrà mai a confrontarsi con le scelte comunali finali, visto che i Comuni inviano, solo per conoscenza, il "piano delle regole" alle Province e solo quando debitamente approvati? (art. 13, comma 10).
Chi pianifica allora le aree agricole? Dove sono le aree agricole? Per quanto tempo resisterà la destinazione agricola di queste aree?


L'inapplicabilità di ogni oggettiva valutazione ambientale dei Piani.
Molti ingenui ambientalisti sono stati assai favorevolmente colpiti dalla legge avendo trovato in essa costanti e più volte ripetuti riferimenti al principio della "sostenibilità" o anche avendo la legge introdotto la "valutazione ambientale dei piani" (art. 4).
Breve ma fondamentale considerazione finale: se il piano comunale è stato ridotto a poca e confusa cosa, senza indici, quantificazioni, norme, verdi agricoli "oscillanti", scelte territoriali altamente e costantemente variabili, se potrà ridursi anche ad una mera relazione scritta o a un puro racconto di "balle spaziali", su cosa si potrà basare ed esercitare la valutazione ambientale? Se la legge continua a non definire criteri e parametri per poter misurare o valutare la "sostenibilità" delle trasformazioni territoriali? Se i piani comunali potranno essere sempre più poveri di scelte e contenuti ambientali?