Leggi i nuovi post ... ____ ... sul Piano di Governo del Territorio________


giovedì 9 agosto 2007

Come vengono divulgate le informazioni relative ai bilanci del Comune di Passirano?

Premessa - Le fonti normative in tema di partecipazione popolare e pubblicità dei bilanci degli Enti Locali



a)Il diritto alla partecipazione secondo il Testo Unico degli Enti Locali
La partecipazione popolare è materia trattata nel Decreto legislativo n° 267 del 18 agosto 2000, noto anche come “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”.

In sintesi, il Testo Unico prevede che:
articolo 6, comma 2: “Lo Statuto comunale deve stabilire i criteri generali della partecipazione popolare“;
articolo 8, comma 1: “I Comuni, anche su base di quartiere o Frazione, promuovono organismi di partecipazione popolare all’amministrazione locale”;
articolo 8, comma 3: ”Nello Statuto comunale devono essere previste procedure per l’ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati”.

L’articolo 162 dello stesso Testo Unico prevede che:
“Gli Enti assicurano ai cittadini e agli organismi di partecipazione, di cui all’articolo 8, la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati, con le modalità previste dallo Statuto e dai Regolamenti comunali”.





b)La divulgazione dei contenuti del bilancio degli enti pubblici secondo l’Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali
L’Osservatorio, organo del Ministero dell’Interno, nella premessa al testo approvato il 18 ottobre 2006, riferendosi al Testo Unico degli Enti Locali, ricorda che:
“L’articolo 162, comma 7 del Testo Unico n° 267 del 18 agosto 2000 impone agli enti locali di precisare nello Statuto e nei regolamenti le modalità con le quali assicurare ai cittadini e agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale”.

Le disposizioni dell’Osservatorio prevedono, inoltre, che:
“Il rispetto del principio della pubblicità presuppone un ruolo attivo dell’ente nella divulgazione delle risultanze dei documenti revisionali e consuntivi, che comporti la fruibilità delle informazioni. Il solo rispetto del diritto di accesso agli atti, esercitato su istanza del singolo cittadino, non soddisfa il principio della pubbilicità”.





c)La partecipazione e la divulgazione dei dati di bilancio secondo lo Statuto del Comune di Passirano
L’articolo 51 dello Statuto comunale di Passirano si occupa della partecipazione popolare. Il comma 1 dell’articolo citato prevede che:
“Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini…. “.

L’articolo 51, comma 5, dello Statuto comunale – l’unico che si occupi della divulgazione delle evidenze contabili del Comune - prevede che:
“L’Amministrazione è tenuta a convocare almeno una assemblea dislocata in una delle frazioni o nel capoluogo, in occasione della predisposizione del bilancio preventivo, per raccogliere eventuali proposte”.

L’articolo 53, comma 3, dello Statuto del Comune di Passirano, che si occupa delle istanze promosse dai cittadini, stabilisce che:
“Le modalità di interrogazione sono indicate nel regolamento della partecipazione…”.





d)Il Regolamento sulla Partecipazione del Comune di Passirano
Questo regolamento non esiste, anche se – come abbiamo visto – è espressamente previsto dall’articolo 53, comma 3, dello Statuto comunale di Passirano. Fino ad oggi, nessuna delle Amministrazioni che hanno governato Passirano lo ha adottato. Non se ne conoscono le ragioni, ma questa è la prova "provata" del totale disinteresse di questa Amministrazione, e delle precedenti, in materia di partecipazione popolare.






e)Il Regolamento di contabilità del Comune di Passirano
Questo regolamento non sembra di grande aiuto per comprendere “le modalità con le quali assicurare ai cittadini e agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale”.
Infatti, l’articolo 11 del Regolamento di contabilità del Comune di Passirano – che si occupa della pubblicità dei bilanci comunali – liquida l’argomento in poche righe, ricordando che “Il bilancio e i suoi allegati sono resi noti alla comunità nelle forme che il Comune ritiene più opportune, ai sensi dell’articolo 162, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”.



_____________________________________________________




Analizzate le “fonti del diritto”, cerchiamo di riassumere brevemente la situazione.

1)Il Testo Unico degli Enti Locali impone ai Comuni “di precisare nello Statuto e nei regolamenti le modalità con le quali assicurare ai cittadini e agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale”.

2)Il Ministero dell’Interno, attraverso il suo Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali, ricorda che “il rispetto del principio della pubblicità presuppone un ruolo attivo dell’ente nella divulgazione delle risultanze dei documenti revisionali e consuntivi, che comporti la fruibilità delle informazioni”.

3)L’articolo 51, comma 5, dello Statuto comunale – che, per quanto ci risulta, è l’unico riferimento normativo che si occupi della divulgazione delle evidenze contabili del Comune di Passirano – stabilisce soltanto che “L’Amministrazione è tenuta a convocare almeno una assemblea dislocata in una delle frazioni o nel capoluogo, in occasione della predisposizione del bilancio preventivo, per raccogliere eventuali proposte”.
Sembra davvero un po’ poco, visto che - salvo errori - nè lo Statuto nè nessun altro regolamento specificano le modalità di divulgazione ai cittadini delle informazioni relative ai bilanci consuntivi.
____________________________________________________


Conclusioni


Abbiamo visto che, molto probabilmente, l’Amministrazione Comunale di Passirano non dovrebbe aver precisato “le modalità con le quali assicurare ai cittadini e agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale”, così come non sembrerebbe rispettato “… il principio della pubblicità dei bilanci, che presuppone un ruolo attivo dell’ente nella divulgazione delle risultanze dei documenti revisionali e consuntivi, e che comporta la fruibilità delle informazioni”.

In ogni caso, di sicuro, rimane senza risposta il diffuso bisogno di informazione e di trasparenza, due elementi indispensabili per poter "mettere in relazione continua l'attività politica con la comunità dei cittadini" (vedi pagina 8 di "Passirano Notizie" di giugno 2007).

Nessun commento: