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lunedì 5 novembre 2007

I parcheggi ad uso pubblico

Documento tratto dal sito www.camozzibonissoni.it
Titolo del documento: "I parcheggi ad uso pubblico, tra opere di urbanizzazione primaria e standard urbanistici. Commento alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia n° 749/2005".


Avv. Aldo Lopez

La decisione in commento riguarda il rifiuto del Comune di rilasciare la concessione edilizia per l’ampliamento di una villa con destinazione residenziale, che il proprietario vorrebbe trasformare in un albergo con ristorante. L’Amministrazione comunale ha quantificato aree a standard (parcheggi ad uso pubblico) necessarie per la realizzazione dell’intervento condizionando il rilascio della concessione alla realizzazione e, successivamente, si è resa indisponibile a concedere la monetizzazione degli standard rispondendo ad apposita istanza del richiedente.

Anche se il caso in commento si colloca temporalmente prima dell’entrata in vigore della Legge di Governo del Territorio della Regione Lombardia n° 12 del marzo 2005, va detto che le disposizioni normative su cui il TAR fonda le proprie decisioni sono sostanzialmente rimaste immutate (omissis…..)


Vero punto della discordia della sentenza in oggetto sono state le modalità di reperimento delle aree per la realizzazione dei parcheggi richiesti, e quale organo comunale debba decidere sulle alternative che l’ordinamento consente.
Su questo ultimo punto, secondo il TAR, l’organo decidente è il Consiglio Comunale, rientrando la relativa facoltà nelle attribuzione proprie dei Consigli secondo le disposizioni del TUEL (“piani territoriali ed urbanistici”, art. 42 del Dlgs dell’agosto 2000, n° 267).

Si tratta di una sussunzione convincente: ai sensi dell’art. 22 della Legge Regionale 15 aprile 1975, sono infatti gli “strumenti urbanistici generali” e i piani attuativi che “devono assicurare una dotazione globale di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale”.

Acconsentire ad una modifica di destinazione d’uso che determini – secondo le valutazioni del Comune – una necessità di ulteriori aree a standard, significa incidere proprio sulla pianificazione comunale. Per cui la scelta influisce sulla programmazione urbanistica in vigore e su quella futura, nel senso che impone di individuare l’ambito territoriale effettivamente gravato dal peso degli standard e di prefigurare eventuali compensazioni tra le diverse zone coinvolte. Ancor di più a fronte della richiesta (non accolta, e quindi fonte del contenzioso) di una monetizzazione delle aree richieste.





Secondo il ricorrente richiedendo il comune aree per parcheggi ad uso pubblico e rientrando tali opere tra le urbanizzazioni primarie, sarebbe pieno diritto del richiedente la corresponsione monetaria e l’eccezione la realizzazione diretta dei parcheggi. Disponeva infatti la Legge Regionale 5 del 1977, poi confermata dalla Legge Regionale 12 del 2005 che “a scomputo totale o parziale del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione, gli interessati possono richiedere di essere autorizzati a realizzare direttamente una o più opere di urbanizzazione primaria o secondaria".

La norma pone in capo agli interessati la facoltà di realizzazione diretta delle opere, ergo – secondo il ricorrente – l’Amministrazione comunale non può obbligare o condizionare il rilascio del titolo abitativo alla realizzazione delle opere di urbanizzazione. La posizione del ricorrente è però frutto di un equivoco. I parcheggi ad uso pubblico sono certamente opere di urbanizzazione, ma anche aree a standard: quando una modifica di una destinazione d’uso di un immobile determina una necessità di reperimento delle aree, il contributo di costruzione, seppure in parte determinato in relazione agli oneri di urbanizzazione, non è in grado di compensare la nuova richiesta di standard.

In altre parole: il pagamento del contributo di urbanizzazione non fa venir meno, nel caso di modifica di destinazione d’uso, la necessità di riequilibrare la dotazione comunale di superfici riservate ai servizi e alle attrezzature pubbliche in relazione agli insediamenti esistenti.

In relazione agli standard la disciplina è ben diversa da quella per le opere di urbanizzazione. La regola è la “cessione delle aree in loco” o, solo in via alternativa e subordinata, la cessione in altre zone del territorio comunale. La monetizzazione degli standard è solo un’eccezione, ed è la soluzione che ciascun Comune può accettare solo quando vi sia la materiale impossibilità del reperimento totale o parziale di aree in loco. La norma, infatti, vuole tutelare l’effettività dell’esistenza delle aree, tali da compensare il maggior fabbisogno di spazi e parcheggi dovuto al flusso determinato dalla nuova destinazione d’uso dell’immobile, a fronte di un reperimento, successivo ed eventuale, delle stesse aree con le somme versate dall’interessato.

Vero è che il Comune, in base alla normativa citata, deve impiegare le somme introitate a titolo di monetizzazione degli standard per incrementare la dotazione degli stessi, ma è altrettanto vero che la norma non vincola il Comune sui tempi e sui modi per realizzare tale incremento.
Per cui l’eccezione (ovvero, la monetizzazione degli standard) sarà ammissibile solo ed in quanto vi sia un attento bilanciamento tra interessi privati e pubblici coinvolti. Quindi nessuna pretesa in capo al privato, e certamente nessun diritto alla monetizzazione - con relativo obbligo del Comune di accettare la proposta di monetizzazione - come invece assunto dal ricorrente.

Avv. Gianfranco Di Rago - Foro di Milano

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Si riporta ora uno stralcio della sentenza 749/2005 del TAR di Brescia (http://www.tarbrescia.it/), commentata in precedenza.


(omissis....)


.... "La richiesta di monetizzazione delle aree a standard formulata dal ricorrente è stata sottoposta all’attenzione del Consiglio comunale per la rilevanza del problema. Si tratta di una valutazione che eccede la normale competenza degli Uffici comunali, in quanto coinvolge direttamente l’equilibrio tra le aree private e le aree a standard nella zona interessata dall’edificazione del ricorrente e, in via indiretta, nell’intero centro abitato. La scelta influisce sulla programmazione urbanistica in vigore e su quella futura, nel senso che impone di individuare l’ambito territoriale effettivamente gravato dal peso degli standard e di prefigurare eventuali compensazioni tra le diverse zone coinvolte. La monetizzazione che avvantaggia determinate porzioni del territorio riduce le possibilità edificatorie di altre aree, innescando problemi circa la sostenibilità della destinazione prevista per queste ultime. Considerata la rilevanza delle implicazioni urbanistiche è legittima l’adozione di una direttiva dell’organo politico dotato di potestà pianificatoria ai sensi dell’art. 42 comma 2 lett. b) del Dlgs. 18 agosto 2000 n. 267"




(omissis....)
..... "La necessità di accompagnare ogni edificazione con le necessarie opere di urbanizzazione (art. 8 della LR 60/1977) costituisce un elemento fondamentale della corretta trasformazione del territorio ma non è uno schema sufficiente per contenere il caso in esame. I parcheggi a uso pubblico sono nella sostanza opere di urbanizzazione primaria, tuttavia rilevano come standard urbanistici all’interno di un più moderno metodo di pianificazione in base al quale i privati non devono unicamente sostenere il peso del collegamento della propria edificazione ai principali servizi, ma si fanno carico anche di parte del bisogno collettivo di aree da destinare ad attrezzature pubbliche. La necessità che siano rispettati dei livelli minimi di superficie vincolata a standard è prevista in via generale dall’art. 22 della LR 15 aprile 1975 n. 51. Questa norma dispone in via alternativa che gli standard siano individuati nel PRG (attraverso il piano dei servizi) o nei piani attuativi, il che implica la possibilità di imporre a tutti i proprietari la cessione di aree anche al di fuori della stesura di un piano attuativo (omissis...)


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