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lunedì 22 ottobre 2007

Delibera del Consiglio Comunale per la trasformazione del diritto di superficie in proprietà

Cosa è la trasformazione del diritto di superficie in proprietà. Le amministrazioni comunali, in conformità con le leggi vigenti, possono pro­porre di trasformare in "proprietà" le aree comprese nei Piani di Edilizia Eco­nomica e Popolare (P.E.E.P.) a suo tempo assegnate in diritto di superficie. È ovviamente un'opportunità e non un obbligo, visto che ognuno dei potenziali interessati può liberamente scegliere di aderire alla proposta del comune, secondo la pro­pria convenienza.
I comuni, quindi, possono offrire l'opportunità di trasformare il di­ritto temporaneo di superficie (99 anni) in piena proprietà dell'area. Tale operazione consente di sostituire la vecchia convenzione con una nuova, contenente obblighi di durata limitata e meno restrittivi di quelli in diritto di superficie, che "avvicina" alla to­tale e illimitata disponibilità dell'abitazione.

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Di seguito si riporta il verbale della delibera n° 7 della seduta del Consiglio Comunale di Passirano del 22.2.2007 avente per oggetto "Cessione delle aree in proprietà già concesse in diritto di superficie ricomprese in piani ex legge n° 167/62, e approvazione schema di convenzione".



Il Consiglio Comunale di Passirano,

UDITA la relazione introduttiva dell’assessore Mario Bani, che illustra il valore di alienazione del diritto di superficie, come previsto dalla relazione di stima allegata al presente provvedimento;

PREMESSO che la Legge 28.12.1995, n° 549, così come modificata dalla Legge 23.12.1998, n° 448, consente ai Comuni di cedere in proprietà le aree comprese nei piani approvati a norma della Legge 18.04.1962, n° 167, già concesse in diritto di superficie ai sensi dell’art. 35, quarto comma, della Legge 22.10.1971, n° 865, a condizione che i diretti interessati versino al Comune un corrispettivo calcolato ai sensi dell’art. 31, comma 48, della Legge 448/98;

DATO atto che ai sensi dell’art. 31, comma 48, della Legge 23.12.1998, n° 448, il corrispettivo di cui sopra deve risultare dalla differenza tra il valore dell’area calcolato nella misura del 60 per cento di quello determinato ai sensi dell’art. 5 bis, comma 1, della Legge 11.07.1992, n° 359, escludendo la riduzione prevista dall’ultimo periodo dello stesso comma, e gli oneri di concessione del diritto di superficie rivalutati in base alle variazioni ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatesi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di stipula dell’atto di cessione delle aree;

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale ha intenzione di procedere alla cessione in proprietà ai sensi dell’art. 3, comma 78, della Legge 28.12.1995, n° 549 di tutte le aree già concesse in diritto di superficie ricomprese nei vari piani ex Legge 167/62;

RITENUTO opportuno procedere, qualora i proprietari degli alloggi lo richiedano, alla cessione delle aree, autorizzando il Responsabile dell’Area Tecnica Comunale a stipulare i relativi atti secondo lo schema di convenzione allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

RITENUTO necessario stabilire che le convenzioni abbiano una durata pari a quella massima prevista dall’art. 18, primo comma lett. d), del DPR 380/01, diminuita del tempo trascorso fra la data di stipula della convenzione per la cessione in diritto di superficie delle aree e quella di stipula della convenzione per la cessione in proprietà;

RITENUTO altresì di dover consentire agli interessati, qualora ne facciano richiesta, di rateizzare il versamento delle somme dovute ,oltre all’interesse legale, nel seguente modo:
- 50% alla firma dell’atto
- 50% in massimo tre rate annuali
(la prima con decorrenza l’anno successivo alla stipula della convenzione previa presentazione apposita garanzia fidejussoria a favore del Comune di Passirano per l’importo da corrispondere in rate da versare più gli interessi legali);

UDITI gli interventi dei consiglieri comunali, di seguito succintamente riportati:
- Consigliere Turra, che chiede spiegazioni sulla differenza di prezzo stimato fra le diverse zone;
- Assessore M. Bani, che risponde che la differenza dipende dall’epoca di realizzazione degli alloggi oltrechè dal fatto che in alcune lottizzazioni il Comune aveva ottenuto prezzi inferiori al valore di mercato;
- Consigliere Turra, che chiede spiegazioni sul subentro nel diritto di superficie per chi non aderisce alla convenzione;
- Assessore M. Bani, che dà atto che c’è un calcolo previsto dalla Convenzione oltre al fatto che l’acquirente deve avere i requisiti;
- Consigliere Barucco, che, ottenuta conferma che l’adesione è volontaria, chiede se il proprietario che abbia riscattato la superficie potrà vendere a libero mercato;
- Assessore M. Bani, che precisa che c’è un limite temporale di 30 anni, oltre il quale è possibile vendere a libero mercato; aggiunge che il controllo è demandato al notaio che deve far osservare la Convenzione vigente;

VISTO il D.Lgs 267/2000 e in particolare l’art. 42, comma 2, lett. l);

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Tecnico per la regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario per la regolarità contabile;

CON voti favorevoli n. 10, contrari n. // ed astenuti n. 5 (Martinelli, Turra, Mingardi, Pagnoni e Barucco), legalmente resi su n. 10 consiglieri votanti, su n. 15 presenti, espressi dagli aventi diritto nei modi di legge e verificati dal presidente che ne proclama il risultato

DELIBERA

1)Di procedere alla cessione di proprietà ai sensi dell’art.3, comma 78, della Legge 28.12.95 n° 549 delle aree già concesse in diritto di superficie ricomprese nei vari piani ex Legge 167/62;

2)Di approvare lo schema di convenzione allegato, relativo alla cessione in proprietà delle aree già concesse in diritto di superficie comprese nei piani approvati a norma della L. 167/62;

3)Di dare atto che per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà gli interessati verseranno al Comune di Passirano un corrispettivo risultante dalla differenza tra il valore dell’area calcolato nella misura del 60 per cento di quello determinato ai sensi dell’art. 5 bis, comma 1, della Legge 11.07.1992, n° 359, escludendo la riduzione prevista dall’ultimo periodo dello stesso comma, e gli oneri di cessione in diritto di superficie dell’area rivalutati in base alle variazioni ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatesi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di stipula della convenzione per la cessione in proprietà;

4)Di dare atto che il prezzo di cessione della quota parte di nuda proprietà superficiaria è previsto dalla stima allegata al presente provvedimento, sottoscritto dal responsabile dell’Area Tecnica;

5)Di stabilire che le nuove convenzioni avranno una durata pari a quella massima prevista dall’art. 18, primo comma lett. d), del DPR n. 380/01, diminuita del tempo trascorso fra la data di stipula della convenzione che ha accompagnato la cessione in superficie delle aree e quella di stipula della nuova convenzione;

6)Di autorizzare il responsabile dell’Area Tecnica Comunale a stipulare i relativi atti secondo lo schema di convenzione cui al punto 2);

7)Di consentire agli interessati, qualora ne facciano richiesta, di rateizzare il versamento delle somme dovute oltre l’interesse legale nel seguente modo:
- 50% alla firma dell’atto
- 50% in massimo tre rate annuali
(la prima con decorrenza l’anno successivo alla stipula della convenzione previa presentazione apposita garanzia fidejussoria a favore del Comune di Passirano per l’importo da corrispondere in rate da versare più gli interessi legali);

8)Di dare atto che la proposta della presente deliberazione è stata presentata corredata dai prescritti pareri favorevoli che si allegano all’originale.


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