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martedì 25 marzo 2008

Pianificazione prima di tutto

Articolo di Luigi Chiarello pubblicato su ItaliaOggi del 20 marzo 2008. Passa la riforma dei Beni Culturali. Lo Stato torna sovrano. Pareri vincolanti sugli interventi. E pianificazione prima di tutto.


Nuova definizione di paesaggio, ruolo principe dello stato nella tutela, co-pianificazione con regioni e comuni in fatto di vincoli paesaggistici, più potere ai sovrintendenti. Sono i punti cardinali della riforma del codice dei beni culturali e ambientali, varato ieri dal consiglio dei ministri. Due provvedimenti, come anticipato da ItaliaOggi il 12 marzo scorso, che confluiscono in uno solo. Due dlgs che cambiano l'assetto normativo disegnato dal decreto legislativo n. 42/2004. Una riforma la cui delega al governo era agli sgoccioli: doveva essere esercitata entro il primo maggio 2008. I decreti, come detto, intervengono in due distinti settori. Il primo dlgs interviene sulla circolazione delle cose di interesse storico e artistico, riconsidera la disciplina di tutela dei beni archivistici, definisce una più stringente salvaguardia del patrimonio culturale di proprietà di enti pubblici, soggetti giuridici privati ed enti ecclesiastici civilmente riconosciuti; il secondo innova in materia di nozione di paesaggio, pianificazione paesistica e regime di autorizzazioni paesaggistiche. Sui due dlgs hanno espresso parere favorevole la Conferenza unificata (28 febbraio 2008) e le Commissioni parlamentari di Camera e Senato (5-6 marzo 2008).Beni Culturali. Alcune modifiche tendono a porre riparo agli effetti,tanto contestati, della normativa Urbani sulla dismissione del patrimonio immobiliare pubblico. Ecco le principali:

- Coordinamento tra disposizioni Ue, accordi internazionali e normativa interna per assicurare il controllo sulla circolazione internazionale dei beni appartenenti al patrimonio culturale italiano. Specificando che tali beni non sono assimilabili a merci.

- Conferma della disciplina della Convenzione Unesco 1970 sulla illecita esportazione di beni culturali e sulle azioni per ottenerne la restituzione.

- Salvaguardia del patrimonio culturale immobiliare di proprietà pubblica nell'ipotesi di dismissione o utilizzazione per scongiurare la dispersione di immobili pubblici di rilevanza culturale.

- Previsione di una clausola risolutiva automatica degli atti di dismissione in caso di mancato rispetto delle nuove regole.

- Paesaggio Le modifiche al Codice muovono dalla considerazione, di recente ribadita dalla Corte costituzionale con sentenza 14 novembre 2007 n. 367, che il paesaggio è valore «primario e assoluto» che deve essere tutelato dallo stato, prevalente rispetto agli altri interessi pubblici in materia di governo e valorizzazione del territorio. Le novità rafforzano la tutela a vari livelli.

- C'è una nuova definizione di «paesaggio» adeguata ai principi della Convenzione europea del 2004.

- Viene ribadita la priorità della pianificazione come strumento di tutela del territorio. Pur rientrando la redazione del piano tra le competenze delle regioni, e' riconosciuta al ministero dei beni culturali la partecipazione obbligatoria all'elaborazione congiunta con le regioni delle parti del piano sui beni paesaggistici (vincolati ex legge Galasso o in base ad atti amministrativi).

- Le Soprintendenze finora con ruolo marginale, essendo loro consentito il mero controllo di legittimità successivo sull'autorizzazione dei comuni, col nuovo codice dovranno emettere parere vincolante preventivo sulla conformità dell'intervento ai piani paesaggistici e ai vincoli. La natura del parere passa da vincolante a obbligatorio se il ministero ha verificato l'adeguamento degli strumenti urbanistici ai piani paesaggistici.
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