Sul nuovo codice dei Beni Culturali e del Paesaggio
Etichette:
Paesaggio territorio e ambiente
Stralcio dell'articolo di BresciaOggi del 9 giugno 2008.
Il nuovo codice dei Beni culturali e del Paesaggio si trova sul dossier mensile di maggio, numero 5, della “Guida al diritto” del «Sole 24ore», curato da Rosa Maria Attanasio, Carmine De Pascale e Simona Gatti, schede e tabelle di Anna Corrado; un dossier estremamente aggiornato: decreti legislativi, i precedenti, la guida alla lettura e i commenti di autorevoli specialisti. I curatori scrivono che "il testo unico dei beni culturali e del paesaggio cambia per la terza volta".
Dopo l'emanazione nel 2004 del cosiddetto “Codice Urbani”, le prime correzioni furono introdotte con i Dlgs nn. 156 e 157 e oggi ampliate e aggiornate dai decreti n. 62 e n. 63 in vigore dal 15 aprile 2008. Il primo provvedimento riguarda i singoli beni, mobili e immobili, di valore culturale, l'altro il paesaggio». Gli interventi sui beni culturali hanno carattere di dettaglio e settoriale: sono fissati, ad esempio, i principi generali della circolazione internazionale delle cose d’interesse storico e artistico e sono previsti gli obblighi degli enti pubblici per la conservazione e l'ordinamento dei propri documenti.
Le innovazioni più rilevanti riguardano il tema del territorio dove viene ampliato e modificato il regime delle prescrizioni e il Soprintendente arriva ad avere un ruolo di primo piano visto che, fino al 2009 o comunque fino a che non saranno adeguati gli strumenti urbanistici, sarà titolare di un parere vincolante. Altra importante novità è l'iter per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche attraverso il quale il legislatore ha cercato di coniugare il rafforzamento della tutela e la semplificazione delle procedure. Invariata, invece, la norma sull'insanabilità degli abusi già eseguiti.
Il decreto n. 63 prevede due tipi di abusi: il primo sanabile, se vi è compatibilità paesaggistica; un altro assolutamente insanabile nel caso di volumi o superfici aggiuntive e ristrutturazioni. E’ quindi ribadito che la tutela e la valorizzazione del paesaggio e del patrimonio culturale «concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura». Viene anche affermato il concetto che tale patrimonio «è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici. I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale». [...]
Dopo l'emanazione nel 2004 del cosiddetto “Codice Urbani”, le prime correzioni furono introdotte con i Dlgs nn. 156 e 157 e oggi ampliate e aggiornate dai decreti n. 62 e n. 63 in vigore dal 15 aprile 2008. Il primo provvedimento riguarda i singoli beni, mobili e immobili, di valore culturale, l'altro il paesaggio». Gli interventi sui beni culturali hanno carattere di dettaglio e settoriale: sono fissati, ad esempio, i principi generali della circolazione internazionale delle cose d’interesse storico e artistico e sono previsti gli obblighi degli enti pubblici per la conservazione e l'ordinamento dei propri documenti.
Le innovazioni più rilevanti riguardano il tema del territorio dove viene ampliato e modificato il regime delle prescrizioni e il Soprintendente arriva ad avere un ruolo di primo piano visto che, fino al 2009 o comunque fino a che non saranno adeguati gli strumenti urbanistici, sarà titolare di un parere vincolante. Altra importante novità è l'iter per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche attraverso il quale il legislatore ha cercato di coniugare il rafforzamento della tutela e la semplificazione delle procedure. Invariata, invece, la norma sull'insanabilità degli abusi già eseguiti.
Il decreto n. 63 prevede due tipi di abusi: il primo sanabile, se vi è compatibilità paesaggistica; un altro assolutamente insanabile nel caso di volumi o superfici aggiuntive e ristrutturazioni. E’ quindi ribadito che la tutela e la valorizzazione del paesaggio e del patrimonio culturale «concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura». Viene anche affermato il concetto che tale patrimonio «è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici. I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale». [...]
.
.
Nessun commento:
Posta un commento